COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 30.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della società U.S.D. CASTELLARESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 12 del 16.10.2014 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara SALE – CASTELLARESE disputata in data 12.10.2014, Campionato di III Categoria Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 30.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della società U.S.D. CASTELLARESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 12 del 16.10.2014 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara SALE - CASTELLARESE disputata in data 12.10.2014, Campionato di III Categoria Girone A Con ricorso inviato in data 20.10.2014 la U.S.D. CASTELLARESE si duole del provvedimento indicato in oggetto limitatamente alle parti in cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la medesima società con l’ammenda per € 150,00, il dirigente SPERETTA Marco con l’inibizione fino al 12.4.2015, l’allenatore REDI Dario con la squalifica fino al 15.1.2015 ed i giocatori FEDELE Giovanni e CURTI Alessio rispettivamente con la squalifica fino al 12.10.2015 e per quattro gare e chiede la revoca o riduzione di tutte le sanzioni. La società ricorrente contesta integralmente le ricostruzioni dei vari episodi operate nel referto arbitrale. In particolare, si sostiene che il dirigente avversario sig. PALUMBO, non incluso in distinta e quindi non avente titolo per stare all’interno del recinto di gioco, non solo non faceva da paciere ma interveniva contro il giocatore CURTI. Viceversa lo SPERETTA tentava unicamente di allontanarlo determinandone la caduta accidentale e senza conseguenze fisiche. L’allenatore REDI non ha mai cercato di colpire né il portiere né qualsiasi altro avversario ma nel tentativo di raggiungere un giocatore resosi responsabile di comportamento incivile veniva calmato dai suoi stessi giocatori. Vengono altresì negati integralmente i gravi fatti attribuiti al FEDELE che non sarebbe stato espulso per una testata nei confronti di un avversario e tentativo di aggredire l’arbitro bensì per doppia ammonizione. Infine il CURTI, non colpiva alcun avversario ma veniva spintonato violentemente dal calciatore CASTINI Matteo. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è puntuale e preciso nel riferire in relazione a tutti i fatti considerati nei provvedimenti disciplinari impugnati. In particolare lo SPERETTA, massaggiatore già espulso dal campo, si scagliava contro, spintonava e faceva cadere a terra il Presidente del SALE sig. PALUMBO che, nei pressi degli spogliatoi, tentava di pacificare i giocatori CURTI e CASTINI espulsi nello stesso contesto come si vedrà in seguito. Il FEDELE, già espulso per una testata ad un avversario e per il successivo tentativo di aggredire il direttore di gara, nel corso dei disordini che hanno determinato la sospensione della gara usciva dagli spogliatoi e prendeva parte alla rissa, in cui veniva individuato l’allenatore della CASTELLARESE sig. REDI Dario nel tentativo di colpire con calci e pugni il portiere avversario. Infine il CURTI non solo, dopo l’espulsione per reciproche scorrettezze col calciatore del SALE, causava la grave rissa descritta in referto ma, all’interno degli spogliatoi, continuava ad alimentare la tensione. L’entità delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, ivi compresa l’ammenda alla Società per la condotta antisportiva posta in essere dai propri tesserati, appare dunque pienamente congrua e proporzionata alla gravità dei fatti descritti e delle condotte accertate e merita piena conferma. Per questi motivi la Corte d’Appello Sportiva RIGETTA il reclamo della U.S.D. CASTELLARESE dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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