COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 30.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società PRO MOLARE avverso provvedimento del Giudice Sportivo – C.U. del 16/10/14 – Delegazione provinciale di Alessandria – in relazione all’incontro AURORA – PRO MOLARE del 04/10/14 – Campionato Juniores Provinciale – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 30.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società PRO MOLARE avverso provvedimento del Giudice Sportivo – C.U. del 16/10/14 - Delegazione provinciale di Alessandria – in relazione all’incontro AURORA – PRO MOLARE del 04/10/14 - Campionato Juniores Provinciale – Girone A Con ricorso inviato in data 22/10/14 la Società PRO MOLARE ha proposto ricorso avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo di Alessandria ha comminato alla ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara, oltre alle sanzioni a carico della Società, del dirigente accompagnatore e del giocatore, per avere schierato nell’incontro Aurora – Pro Molare del 04/10/2014 il giocatore Tagliotti Marco che all’esito di un controllo al sistema informativo è risultato non tesserato. Preliminarmente la Commissione Disciplinare rileva come ogni esame circa l’eventuale fondatezza delle ragioni esposte nel proprio ricorso dalla Società Pro Molare, sia precluso dalla circostanza che l’impugnazione non risulta essere stata comunicato nelle forme di rito (a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) alla Società avversaria, omettendo così l’instaurazione del necessario contraddittorio, atteso che nel caso specifico l’eventuale accoglimento del gravame avrebbe influito sul risultato della gara. Per questi motivi, la Corte sportiva di appello dichiara INAMMISSIBILE il ricorso in oggetto e la PRO MOLARE tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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