COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 30.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della Società CUMIANA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 13 del 09.10.2014 della delegazione di Pinerolo, in relazione alla gara Cumiana – Cavour disputata in data 01.10.2014, Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 30.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della Società CUMIANA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 13 del 09.10.2014 della delegazione di Pinerolo, in relazione alla gara Cumiana - Cavour disputata in data 01.10.2014, Campionato Allievi Provinciale Con ricorso inviato in data 15.10.2014, la società Cumiana Calcio si duole del provvedimento con cui il giudice sportivo ha sanzionato il tesserato signor Gallo Alberto con la squalifica fino al 1/12/2014 per avere sottoscritto la distinta di gara. Distinta nella quale era stato inserito il calciatore Musica Matteo ancorché costui, il giorno della gara, non fosse ancora tesserato per la società Cumiana Calcio, come emerso all’esito di una verifica successiva. La Società ricorrente chiede di trasferire la sanzione comminata al firmatario della distinta sul dirigente ovvero sul responsabile del settore giovanile. Propone altresì che venga in via equitativa raddoppiata l’ammenda a carico della società o che venga disposta una prescrizione alternativa. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Una volta accertato che il calciatore Musica Matteo non poteva in data 1.10.2014 essere utilizzato dalla società Cumiana Calcio (e quindi non poteva essere inserito nella distinta) in quanto non ancora perfezionatosi l’iter del tesseramento, il Giudice sportivo ha provveduto a sanzionare la medesima società disponendo gara persa nonché comminando un’ammenda di euro 100. Provvedimenti correttamente adottati, come riconosciuto anche dal ricorrente. Il giudice sportivo ha poi provveduto, in osservanza dell’art. 17 comma 6 del CGS, a sanzionare colui che, per conto della società Cumiana Calcio, aveva sottoscritto la distinta, ovvero il signor Gallo Alberto. La società ricorrente evidenzia come il signor Gallo sia il capitano giocatore della squadra e, pertanto, non soggetto alla sanzione, posto che nella distinta era stato indicato, ancorchè con la mansione di assistente dell’arbitro, anche il signor Lorenzo Valerio, regolarmente tesserato come dirigente della società ricorrente. Le ragioni portate sul punto dal ricorrente sono fondate. Effettivamente l’art. 17 comma 6 del CGS parla di “inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore” e tale posizione era ricoperta dal signor Lorenzo Valerio, dirigente del Cumiana Calcio. La presenza del dirigente comporta che la sanzione possa essere disposta nei suoi confronti senza che residui spazio per applicarla in capo a soggetto diverso per il solo fatto di avere – erroneamente –firmato la distinta. Ciò premesso, non rientrando nei poteri di questa Corte operare alcuna “sostituzione” tra soggetti destinatari della sanzione, si delibera di annullare la sanzione comminata in capo al signor Gallo Alberto, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice sportivo perché adotti i provvedimenti opportuni. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, si ANNULLA La sanzione della squalifica fino al 1/12/2014 comminata a Gallo Alberto. Contestualmente, si DISPONE La trasmissione degli atti al giudice sportivo perché adotti i conseguenti provvedimenti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it