COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 30.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Ricorso della Società A.S.D. ALICESE CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 20 del 16.10.2014 della Delegazione Provinciale di Biella, in relazione alla gara VALLE ELVO – ALICESE disputata in data 11.10.2014, Campionato Giovanissimi Provinciale Girone

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 30.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Ricorso della Società A.S.D. ALICESE CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 20 del 16.10.2014 della Delegazione Provinciale di Biella, in relazione alla gara VALLE ELVO – ALICESE disputata in data 11.10.2014, Campionato Giovanissimi Provinciale Girone Con ricorso inviato in data 22.10.2014 la Società ALICESE CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore MOURADI Walid e ne chiede la riduzione. La società ricorrente, pur riconoscendo il fatto attribuito al proprio calciatore (calcio nel sedere ad avversario a pallone lontano) lamenta l’eccessiva entità della sanzione in relazione alla modesta gravità del fatto e giustifica il gesto con le numerose provocazioni patite dal proprio tesserato a causa della sua origine straniera Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, pur dando atto alla ricorrente della serietà delle argomentazioni proposte, va sottolineato che il referto arbitrale fa espresso riferimento al “violentissimo calcio” inferto all’avversario e che, a norma dell’art. 19 comma 4 lett. b), ai responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori è inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate. La sanzione applicata dal primo Giudice, dunque. è già contenuta nei minimi previsti dalla vigente disciplina sportiva e non può, per espresso dettato normativo, essere ulteriormente ridotta. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, RIGETTA il reclamo della società ALICESE CALCIO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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