COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 06.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della società A.S.D. VIRTUS BUSCA 2011 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 23.10.2014 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara PAESANA VALLE PO – VIRTUS BUSCA 2011 disputata in data 17.10.2014, Campionato di III Categoria Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 06.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della società A.S.D. VIRTUS BUSCA 2011 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 23.10.2014 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara PAESANA VALLE PO – VIRTUS BUSCA 2011 disputata in data 17.10.2014, Campionato di III Categoria Girone A Con ricorso inviato in data 24.10.2014 la Società VIRTUS BUSCA 2011 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per sei gare il giocatore MOLINO Luca e ne chiede la riduzione. La società ricorrente sostiene che l’entità della squalifica è fondata su una inesatta descrizione dell’episodio che ha cagionato l’espulsione, effettuata nel rapporto di gara. Si afferma, infatti che il MOLINO dopo aver ricevuto una manata in faccia dal giocatore avversario BESSONE Nicola ha semplicemente richiesto spiegazioni “in modo eccessivo ma non rissoso”. Si deplora l’intervento dell’arbitro che avrebbe indiscriminatamente espulso entrambi i giocatori. Si segnala infine come il direttore di gara avrebbe ignorato un nuovo tentativo di aggressione del BESSONE ai danni del proprio giocatore avvenuta fuori dal campo al termine della gara. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice Sportivo recepisce in modo impeccabile quanto puntualmente e in modo assolutamente preciso è riportato nel referto arbitrale, dove si dà atto sia della rissa tra i due calciatori che ha determinato l’espulsione di entrambi, sia della lite tra i medesimi avvenuta dopo il termine della gara. Il BESSONE per i due fatti è stato sanzionato con la squalifica per quattro gare. La squalifica a carico del MOLINO per sei gare è pienamente giustificata dal fatto che quest’ultimo, a differenza dell’avversario, al momento di abbandonare il terreno di gioco per l’espulsione patita, rivolgeva all’arbitro le frasi ingiuriose trascritte nel rapporto Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, RIGETTA il reclamo della società VIRTUS BUSCA 2011 dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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