COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 06.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclami proposti dalla A.S.D. OLEGGIO CASTELLO e dal G.S.D. CRODO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 17 del 23/10/14 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola in riferimento alla gara CRODO – OLEGGIO CASTELLO disputata il 19/10/14 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 06.11.2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
b) Reclami proposti dalla A.S.D. OLEGGIO CASTELLO e dal G.S.D. CRODO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 17 del 23/10/14 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola in riferimento alla gara CRODO – OLEGGIO CASTELLO disputata il 19/10/14 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A Con reclamo, impropriamente inviato a mezzo raccomandata del 28/10/14 alla Delegazione Provinciale V.C.O. e da questa opportunamente fatto pervenire per competenza a mezzo fax del 30/10/14, la A.S.D. OLEGGIO CASTELLO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, contenute nel C.U. n° 17 del 23/10/14 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola, sostenendo che le stesse sono basate su una approssimativa ricostruzione dei fatti riportata nel suo rapporto dal direttore della gara CRODO – ALICE CASTELLO, disputata il 19/10/14 nell’ambito del Girone A del Campionato di Terza Categoria, e chiede che venga ridotta la squalifica per quattro gare inflitta al proprio giocatore DI CRISTOFANO Antonio. Con altro reclamo, inviato a mezzo raccomandata del 27/10/14 sempre alla Delegazione Provinciale V.C.O. e da questa fatto pervenire a questa Corte a mezzo fax del 29/10/14, il G.S.D. CRODO si duole dell’eccessiva durata della squalifica, per quattro gare, riportata sul medesimo C.U. di cui sopra, inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore SCACIGA Davide, a seguito dell’esame del rapporto arbitrale riferito alla gara sopra riferita e chiede che venga benevolmente considerata una riduzione della sanzione. Preliminarmente, la Corte adita ritiene di dover riunire i due reclami per connessione oggettiva e, quindi, procedere a trattarli unitariamente, per attuare un criterio di economia di giudizio. Nel suo puntuale e circostanziato rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al 47° del secondo tempo, espelleva il calciatore DI CRISTOFANO Antonio dell’OLEGGIO CASTELLO, per aver messo in atto una condotta violenta, calpestando volontariamente la gamba dell’avversario SCACIGA Davide, che si trovava a terra con il pallone fra le gambe. Sempre allo stesso minuto di gioco, procedeva contemporaneamente alla espulsione del giocatore SCACIGA Davide del CRODO, per aver reagito alla condotta violenta del giocatore avversario DI CRISTOFANO Antonio, colpendolo con un calcio da terra diretto allo stinco e poi, una volta alzatosi, spingendolo e facendo scatenare una mischia generale, Il G.S.D. CRODO, pur deprecando il comportamento del proprio tesserato SCACIGA Davide, chiede una riduzione della pena inflitta, ritenuta eccessiva, in quanto i fatti si sono verificati quasi al termine della gara e non hanno assunto i toni della condotta violenta. La A.S.D. OLEGGIO CASTELLO ritiene anch’essa che i fatti siano stati descritti dal direttore di gara in modo enfatico, senza che la condotta del proprio giocatore sia stata connotata da violenza. Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve certamente dar credito alla descrizione dell’episodio effettuata dall’arbitro nel proprio rapporto di gara che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto il comportamento di entrambi i calciatori in questione gravemente scorretto e violento, tale da aver scatenato una mischia in campo; valutate, quindi, incensurabili le decisioni impugnate, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo; RESPINGE i ricorsi in questione, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata ad entrambe le Società reclamanti in quanto non hanno provveduto al relativo versamento e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta ai giocatori DI CRISTOFANO Antonio della A.S.D. ALICE CASTELLO e SCACIGA Davide del G.S.D. CRODO.
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