COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società REAL VENARIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 31 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 15.10.2014 in riferimento alla gara BUSSOLENO 2000 – REAL VENARIA del 12.10.2014 valida per il Campionato di II categoria – Girone H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società REAL VENARIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 31 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 15.10.2014 in riferimento alla gara BUSSOLENO 2000 – REAL VENARIA del 12.10.2014 valida per il Campionato di II categoria – Girone H Con il ricorso in oggetto la Società REAL VENARIA censura la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore MERCADANTE Roberto (squalifica sino al 16.12.2014), chiedendone la riduzione. Il ricorso è infondato e va respinto. La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che il CGS conferisce agli organi di giustizia sportiva. Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Corte ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello delibera di respingere il ricorso. Pone a carico della reclamante la tassa di reclamo che non risulta versata.
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