F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/TFN del 19 Febbraio 2015 (70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAPITANI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl), Società FONDI CALCIO Srl – (nota n. 4892/1174 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/TFN del 19 Febbraio 2015
(70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAPITANI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl), Società FONDI CALCIO Srl - (nota n. 4892/1174 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 13 gennaio 2015, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: 1) Il Signor Domenico Capitani, Presidente e Legale Rappresentante all’epoca dei fatti della Società Fondi Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all’art. 8 comma 15 del CGS, per avere il Signor Capitani, in qualità di legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl all’epoca dei fatti, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, avendo egli omesso di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del calciatore Salvatore Giardina.
2) La Società Fondi Calcio Srl (matricola 918849), a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale Rappresentante e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Capitani 6 mesi di inibizione; nei confronti della Società Fondi Calcio Srl 1 punto di penalizzazione in classifica. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con ricorso n. 008/2013, il calciatore Salvatore Giardina conveniva dinanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la Società Fondi Calcio Srl chiedendo il pagamento della somma di € 5.000,00 quale saldo della somma dovuta dalla Società in forza dell’accordo risolutivo intervenuto tra le parti in relazione al contratto tra le stesse stipulato per la stagione sportiva 2012/2013. Con decisione in data 16.5.2014, il Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, accoglieva il ricorso e condannava la Società Fondi calcio Srl al pagamento, in favore del calciatore Salvatore Giardina, della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione al saldo e rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente liquidate in € 150,00 oltre accessori di legge. Il Collegio Arbitrale condannava, altresì, la Società Fondi Calcio Srl al pagamento dei compensi arbitrali. La Segreteria del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20.5.2014, regolarmente recapitata in data 26.5.2014, notificava alla Società Fondi Calcio Srl il sopradetto lodo emesso in data 16.5.2014. Con nota del 27.7.2014 il legale del Sig. Salvatore Giardina comunicava il persistere dello stato di morosità della Società Fondi Calcio Srl in relazione alla decisione del Collegio Arbitrale del 16.5.2014. I fatti rappresentati sono comprovati dalla documentazione prodotta dalla Procura federale, ed integrano a carico del Signor Domenico Capitani, Presidente e Legale Rappresentante all’epoca dei fatti della Società Fondi Calcio Srl, gli estremi delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8 comma 15 del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, avendo egli omesso di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del calciatore Salvatore Giardina. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Domenico Capitani, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta ed oggettiva della Società Fondi Calcio Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Domenico Capitani, suo Presidente e Legale Rappresentante all’epoca dei fatti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Capitani l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Fondi Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché la sanzione dell’ammenda di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00).
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