COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’8 Gennaio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 12/8/2014 (prot.n.778/914pf11314GR/mg) nei confronti di: – Daggiano Leonardo, Pastore Walter, Bernardo Marco, calciatori tutti tesserati per la società ASD Don Bosco Manduria – Angelè Renato, allenatore della società ASD Don Bosco Manduria – Maggiore Vito, dirigente della società ASD Don Bosco Manduria; – società ASD Don Bosco Manduria; per rispondere i primi quattro: – della violazione dell’art.1, comma 3 CGS

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’8 Gennaio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 12/8/2014 (prot.n.778/914pf11314GR/mg) nei confronti di: - Daggiano Leonardo, Pastore Walter, Bernardo Marco, calciatori tutti tesserati per la società ASD Don Bosco Manduria - Angelè Renato, allenatore della società ASD Don Bosco Manduria - Maggiore Vito, dirigente della società ASD Don Bosco Manduria; - società ASD Don Bosco Manduria; per rispondere i primi quattro: - della violazione dell’art.1, comma 3 CGS (obbligo di presentazione dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva), per non essersi presentati, (pur regolarmente convocati mediante telegrammi del 26/5/14 per la data del 29/5/2014, del 28/5/2014 per la data del 5/6/2014 e del 5/6/2014 per la data dell’11/6/2014), alle fissate audizioni dinanzi al collaboratore della Procura Federale; - il sig. Maggiore Vito: della violazione dell’art.1, comma 3 CGS (obbligo di presentazione dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva) per non essersi presentato, (pur regolarmente convocato mediante telegrammi del 26/5/14 per la data del 29/5/2014, del 28/5/2014 per la data del 5/6/2014 e del 5/6/2014 per la data dell’11/6/2014), alle fissate audizioni dinanzi al Collaboratore della Procura Federale; oltrechè della violazione dell’art.1, comma 1 del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art.5, commi 1 e 4 dello stesso Codice, per avere, nell’esposto 3/2/2014 indirizzato al Comitato Regionale Puglia e al Comitato Regionale AIA Puglia e nell’articolo pubblicato sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 5/2/2014, utilizzato espressioni, giudizi e rilievi gravemente lesivi sia della reputazione della società ASD Quartiere La Rosa Calcio, sia dell’arbitro, sia della classe arbitrale e dell’Istituzione Federale nel suo complesso attribuendo fatti determinati rimasti privi di ogni e qualsivoglia riscontro; - la società ASD Don Bosco Manduria della violazione dell’art.4, comma 1 del CGS per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente Vito Maggiore (che ha rappresentato la società nella redazione dell’esposto in questione qualificandosi come A.D.) e della violazione dell’art.4, comma 2 del CGS per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte ai propri calciatori e tesserati. FATTO Con esposto (inviato al Presidente del CR-AIA Puglia sig. Raffaele Giove) il sig. Vito Maggiore (Dirigente della ASD Don Bosco Manduria) segnalava l’accadimento di fatti violenti commessi in danno dei calciatori tesserati per la su menzionata società, da parte dei calciatori della soc. Quartiere La Rosa di Brindisi in occasione della gara valevole per il campionato di 2° categoria – girone C del 2/2/2014 disputatasi a Brindisi). A seguito di tale denuncia la Procura Federale affidava le necessarie indagini ad un Suo collaboratore il quale riferiva –fra l’altro- che i calciatori Daggiano Leonardo, Patore Walter, Bernardo Marco, nonché l’allenatore Angelè Renato e il dirigente Maggiore Vito, (tutti tesserati per la società ASD Don Bosco Manduria), pur regolarmente convocati attraverso telegrammi del 26/5/14 per la data del 29/5/2014, del 28/5/2014 per la data del 5/6/2014 e del 5/6/2014 per la data dell’11/6/2014, non si erano presentati alle fissate audizioni. Ritenuto pertanto che la mancata presentazione dei calciatori Daggiano Leonardo, Pastore Walter, Bernardo Marco, nonché dell’allenatore Angelè Renato e del Dirigente Maggiore Vito, avanti il collaboratore della Procura Federale, (nonostante la loro regolare convocazione), integrava la violazione dell’art.1, comma 3, CGS nonché la responsabilità oggettiva della società ASD Don Bosco Manduria, società di appartenenza dei soggetti de quibus; la Procura Federale, con la succitata nota del 12/8/2014 deferiva al Tribunale Federale Territoriale Puglia, i suddetti incolpati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Con lettere racc. a.r. dell’8/9/2014 il Tribunale Federale Territoriale Puglia convocava i deferiti per l’udienza del 6/10/2014 alla quale comparivano: l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; il sig. Maggiore Vito nella qualità di Vice – Presidente della ASD Don Bosco Manduria. Non comparivano benché regolarmente convocati i calciatori Daggiano Leonardo, Pastore Vito, Bernardo Rocco e l’allenatore Angelè Renato. Data lettura delle deduzioni scritte inviate dal sig. Vito Maggiore il 17/9/2014 le parti presenti ed innanzi menzionate, dichiaravano di aver raggiunto una intesa per cui chiedevano che per le contestate violazioni, il Tribunale Federale, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 CGS, applicasse con ordinanza non impugnabile le seguenti sanzioni: - al sig. Vito Maggiore la inibizione per la durata di anni 1 (uno); - alla ASD Don Bosco Manduria l’ammenda di € 1.300,00. Il Tribunale dopo essersi riservato di decidere sull’applicazione delle sanzioni ridotte così come innanzi proposte e concordate fra le parti, aderiva alla richiesta del sig. Vito Maggiore di differire l’udienza ad altra data per consentire agli assenti di comparire dinanzi al Tribunale attesa la loro attuale impossibilità ad essere presenti per i motivi che sarebbero stati dagli stessi evidenziati in sede di rinvio. Nella non opposizione del sostituto Procuratore Federale, veniva quindi fissata la nuova udienza del 10/11/2014 alla quale comparivano: l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; i calciatori Daggiano Leonardo, Pastore Walter e Bernardo Marco; l’allenatore sig. Angelè Renato. Su richiesta dei deferiti comparsi ed innanzi citati e con l’adesione del Sostituto Procuratore Federale l’udienza veniva ulteriormente differita al 15/12/2014 alla quale comparivano: l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; i calciatori Daggiano Leonardo, Pastore Walter e per delega Bernardo Marco; l’allenatore sig. Angelè Renato. Dopo aver dato lettura della missiva inviata in data 12/12/2014 dal calciatore sig. Bernardo Marco, l’altro calciatore deferito sig. Daggiano esibiva la lettera a firma del Presidente Don Dario De Stefano e del V. Presidente dell’ASA Don Bosco Manduria sig. Vito Maggiore, con cui veniva affermato e precisato che i sig.ri Daggiano, Pastore, Bernardo ed Angelè “……non hanno ricevuto ns. comunicazioni, in quanto il sottoscritto Vito Maggiore si fece garante verbalmente sia per la società e sia per i signori sopra menzionati…..” (testualmente). Missiva la cui autenticità e ricezione veniva certificata dal sig. Daggiano con apposita annotazione in calce al documento succitato e successivamente anche a mezzo telegramma del 15/12/2014 a firma del Presidente e del V. Presidente su menzionati dell’ASD Don Bosco Manduria. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, il sostituto Procuratore Federale dopo breve discussione così concludeva “……si rimette alle decisioni che il Tribunale Federale Territoriale riterrà di adottare per i deferiti Daggiano Leonardo, Pastore Walter, Angelè Renato e Bernardo Marco, fermo restando quanto ha formato oggetto dell’intesa raggiunta con il sig. Vito Maggiore e con la società Don Bosco Manduria, di cui all’udienza del 6/10/2014….” (testualmente). I calciatori sig.ri Daggiani Leonardo, Pastore Walter e per delega Bernardo Marco, nonché l’allenatore sig. Angelè Renato concludevano quindi per la loro assoluzione da ogni addebito. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare il Tribunale Federale Territoriale Puglia: esaminata la richiesta di applicazione di sanzioni ridotte, formulata ai sensi dell’art.23 C.G.S. all’udienza del 6/10/2014, d’intesa fra la Procura Federale ed il sig. Vito Maggiore in proprio e quale rappresentante della ASD Don Bosco Manduria; ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e congrue le sanzioni d’intesa fra loro formulate ed indicate; visto l’art.23 n.2 C.G.S. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione per la durata di anni 1 (uno) per il sig. Maggiore Vito; - ammenda di €1.300,00 per la soc. ASD Don Bosco Manduria. Nel merito Ritiene il Tribunale Federale Territoriale adito che i deferiti Daggiano Leonardo, Pastore Walter, Bernardo Marco (calciatori) ed Angelè Renato (allenatore), tutti tesserati per la soc. ASD Don Bosco Manduria, vadano assolti da ogni addebito loro contestato per le motivazioni che seguono. Dalla documentazione acquisita nel corso della fase istruttoria dibattimentale, è risultata pacifica ed incontestata la circostanza secondo cui i succitati deferiti non hanno mai avuto notizia e conoscenza dell’invito loro rivolto dal collaboratore inquirente della Procura Federale, a comparire dinanzi a lui per la loro audizione nelle date del 29/5/2014, del 5/6/2014 e dell’11/6/2014. E’ stata infatti acquisita al processo la documentazione a firma del V.Presidente sig. Vito Maggiore dalla quale si evince che gli inviti dell’inquirente a comparire per la loro audizione, nelle date succitate, sono stati effettuati agli interessati presso la ASD Don Bosco Manduria (società di loro appartenenza), la quale è venuta meno (ai sensi dell’art.91 n.2 delle NOIF) all’obbligo di comunicazione ai loro tesserati innanzi indicati dei vari inviti a comparire, loro rivolti dal collaboratore della Procura Federale. Nessun comportamento omissivo può quindi addebitarsi ai deferiti più volte innanzi citati che vanno pertanto mandati assolti dagli addebiti loro contestati. Atteso tuttavia il riconoscimento esplicito delle omesse comunicazioni, da parte del sig. Vito Maggiore (V.Presidente dell’ASD Don Bosco Manduria), vanno rimessi gli atti alla Procura Federale per le verifiche e per le contestazioni di Sua competenza relative alle risultanze innanzi richiamate P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia così decide: 1) In via preliminare: ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dal Procuratore Federale e dal sig. Vito Maggiore e ritenute peraltro congrue le sanzioni fra loro d’intesa indicate, in applicazione dell’art.23 n.2 C.G.S. dispone le seguenti sanzioni: - inibizione per il sig. Vito Maggiore, per la durata di anni 1 (uno); - ammenda di €1.300,00 a carico dell’ASD Don Bosco di Manduria. 2) Nel merito assolve da ogni addebito loro contestato, i sig.ri Daggiano Leonardo, Pastore Walter e Bernardo Marco (calciatori) ed Angelè Renato (allenatore); 3) rimette gli atti alla Procura Federale per le verifiche e per la contestazioni di sua competenza, relative alle dichiarazioni rese dal sig. Vito Maggiore nella sua qualità di V.Presidente dell’ASD Don Bosco di Manduria. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale Puglia del 15/12/2014.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it