COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA – A.S.D. MANFREDONIA CALCIO del 21.12.2014. Reclamo della Gioventù Calcio Foggia del 30.12.2014 avverso la squalifica dei calciatori PIGNATARO Vincenzo (dieci gare effettive), DI LAURO Adolfo (quattro gare effettive), MAMMOLINO Giuseppe (quattro gare effettive) la squalifica dell’allenatore MURANI Michele sino a tutto il 18.06.2015, l’inibizione del dirigente accompagnatore PIGNATARO Francesco Paolo sino a tutto il 16.04.2015, sanzioni inflitte con decisioni del Giudice Sportivo Territoriale pubblicate sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 45 del 24.12.2014.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA – A.S.D. MANFREDONIA CALCIO del 21.12.2014. Reclamo della Gioventù Calcio Foggia del 30.12.2014 avverso la squalifica dei calciatori PIGNATARO Vincenzo (dieci gare effettive), DI LAURO Adolfo (quattro gare effettive), MAMMOLINO Giuseppe (quattro gare effettive) la squalifica dell’allenatore MURANI Michele sino a tutto il 18.06.2015, l’inibizione del dirigente accompagnatore PIGNATARO Francesco Paolo sino a tutto il 16.04.2015, sanzioni inflitte con decisioni del Giudice Sportivo Territoriale pubblicate sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 45 del 24.12.2014. Reclamo del’A.S.D. Manfredonia Calcio del 31.12.2014 avverso la squalifica dei calciatori BONABITACOLA Umberto e DE FILIPPO Leonardo per quattro gare effettive, sanzioni inflitte con decisioni del Giudice Sportivo Territoriale pubblicate sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 45 del 24.12.2014. Esaminati gli atti ufficiali; letti i reclami come sopra proposti; ritenuto di doverli riunire perché vertenti sui fatti afferenti la medesima gara di calcio e che il gravame dell’A.S.D. Manfredonia Calcio, successivamente proposto (in data 31.12.2014), va riunito a quello del Foggia Calcio, preventivamente proposto (in data 30.12.2014); sentito il Vice Presidente dell’A.S.D. Giov. Calcio Foggia, che ne ha fatto richiesta; sentito l’Arbitro, che ha reso supplemento di rapporto; Premesso e considerato che - il quadro istruttorio non è univoco, in quanto nel referto arbitrale alle voci e il Direttore di gara riporta in entrambi i casi la frase “Nulla da segnalare”, mentre nell’allegato supplemento di rapporto descrive di una “rissa generale” in cui sarebbero stati coinvolti dirigenti della G.C. Foggia ed alcuni calciatori di entrambe le squadre; - il verificarsi di una rissa collide con l’andamento della gara, terminata con il pareggio e caratterizzata da due sole ammonizioni per fatti banali; - pertanto il Direttore di gara è stato chiamato a rendere chiarimenti all’esito dei quali è possibile ritenere accertati i seguenti fatti relativamente ai tesserati delle reclamanti: 1) il calciatore Pignataro Vincenzo è responsabile di aver spintonato un avversario, condotta violenta che sanzionabile con tre giornate di squalifica ex art. 19, co. 4, lett. b) C.G.S., va aggravata di una giornata per aver sputato su di un avversario e di un ulteriore giornata per recidiva, in quanto il predetto è già stato squalificato per condotta violenta nel corso della presente S.S., come pubblicato sul C.U. del C.R. Puglia n. 40 del 27.11.2014; 2) i calciatori Di Lauro Adolfo e Mammolino Giuseppe, che l’arbitro ha individuato dal numero di maglia (4, il primo, e 10, il secondo) sono responsabili di aver spintonato calciatori avversari non identificabili e per essi l’art. 19, co. 4, lett. b) C.G.S. prevede –comunque- la sanzione minima della squalifica per tre gare ufficiali; 3) le condotte illecite ascritte in prime cure all’allenatore MURANI Michele ed al Dirigente accompagnatore PIGNATARO Francesco Paolo non hanno potuto essere verificate in questa sede di riesame attesa la scarsità e l’incongruenza degli elementi istruttori raccolti. Di più v’è da considerare che, nella normalità dei casi, alla condotta violenta (o comunque illecita) di un dirigente e/o allenatore di una squadra corrisponde una reazione, quanto meno scomposta, del dirigente e/o dell’allenatore della Società avversaria, mentre risulta ex actis che nessun responsabile dell’A.S.D. Manfredonia Calcio sia stato punito dal primo Giudice; 4) pertanto non v’è un quadro probatorio compiuto ed univoco che consenta di confermare, rispettivamente, la squalifica al primo e l’inibizione al secondo; 5) i calciatori dell’A.S.D. Manfredonia Calcio, BONABITACOLA Umberto e DE FILIPPO Leonardo, che l’arbitro ha individuato dal numero di maglia (8, il primo, e 5, il secondo) sono responsabili di aver spintonato calciatori avversari non identificabili e per essi l’art. 19, co. 4, lett. b) C.G.S. prevede –comunque- la sanzione minima della squalifica per tre gare ufficiali; Tutto ciò premesso e considerato, la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia, in parziale accoglimento del reclamo, delibera 1) squalificarsi il calciatore PIGNATARO Vincenzo (Giov. Calcio Foggia) per cinque giornate ufficiali; 2) squalificarsi i calciatori DI LAURO Adolfo e MAMMOLINO Giuseppe (Giov. Calcio Foggia), ciascuno, per tre giornate ufficiali; 3) annullarsi la squalifica inflitta all’allenatore MURANI Michele (Giov. Calcio Foggia) e l’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore PIGNATARO Francesco Paolo (Giov. Calcio Foggia) per l’inadeguatezza degli elementi istruttori raccolti a loro carico; 4) squalificarsi i calciatori dell’A.S.D. Manfredonia Calcio, BONABITACOLA Umberto e DE FILIPPO Leonardo, ciascuno per tre giornate ufficiali; 5) non addebitarsi alcuna tassa alle due Società reclamanti, atteso il parziale accoglimento dei rispettivi gravami.
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