COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22 Gennaio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota dell’11/11/2014 (prot.n.3171/142pf14- 15/SS/fda) nei confronti di: – sig. Fina Rosario, Presidente all’epoca dei fatti della società ASD Atletico Cavallino ai sensi dell’art.1 bis, comma 1, e art.12 comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese dinanzi a telecamere del sito internet SOLO LECCE e riportate da organi di stampa idonee a costituire incitamento alla violenza; – e la società ASD Atletico Cavallino ai sensi dell’art.4 comma 1 e art.12 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al sig. Rosario Fina Presidente all’epoca dei fatti.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22 Gennaio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota dell’11/11/2014 (prot.n.3171/142pf14- 15/SS/fda) nei confronti di: - sig. Fina Rosario, Presidente all’epoca dei fatti della società ASD Atletico Cavallino ai sensi dell’art.1 bis, comma 1, e art.12 comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese dinanzi a telecamere del sito internet SOLO LECCE e riportate da organi di stampa idonee a costituire incitamento alla violenza; - e la società ASD Atletico Cavallino ai sensi dell’art.4 comma 1 e art.12 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al sig. Rosario Fina Presidente all’epoca dei fatti. In data 27/10/2014 il sig. Rosario Fina (all’epoca Presidente dell’ASD Atletico Cavallino) rendeva, sia sul “portale” che sul “web” “SOLOLECCE”, le seguenti dichiarazioni: “…..l’arbitro secondo me ha sbagliato e doveva essere punito. Sono stati pochi i due schiaffi che si è preso”, per poi addirittura puntualizzare “ ….sono stati schiaffi diretti verso l’arbitro ma leggeri. Potevano essere più forti”….. Se fosse capitato fra le mie mani l’avrei ammazzato” (testualmente). Inoltre in data 28.10.2014 alla Gazzetta dello Sport il Fini dichiarava “…..L’arbitro? Se fosse capitato tra le mie mani, l’avrei ammazzato. Ha sbagliato, andava punito. Sono stati pochi i due schiaffi che si è preso. Schiaffi leggeri: potevano essere più forti”. (testuale). Avendo la Procura Federale rilevato che le dichiarazioni rilasciate dal sig. Rosario Fina erano tanto gravi da costituire violazione degli artt. 1bis – comma 1; e 12 comma 7 del CGS; deferiva, con la nota innanzi menzionata, a questo Tribunale Federale Territoriale, i succitati deferiti affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Disposta ai sensi dell’art.20 CGS (su richiesta della Procura Federale del 30/10/2014 prot. n.2746/142pf14-15/ss/fda), la sospensione cautelare del sig. Rosario Fina, con racc. a.r. del 15/12/2014 il Tribunale Federale Territoriale Puglia, disponeva la convocazione dei suddetti deferiti, per l’udienza del 12/1/2015, alla quale compariva solo: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale. Nella non comparsa (ingiustificata) dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, il Procuratore Federale avv. Monaco, dopo ampia discussione chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti e che agli stessi fossero inflitte le seguenti sanzioni: - al sig. Fina Rosario, la inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione definitiva; - per la soc. ASD Atletico Cavallino l’ammenda di €500,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, è risultato pacifico e non revocabile in alcun modo in dubbio che le dichiarazioni rilasciate dal sig. Fina Rosarcio a “SOLO LECCE” il 27/10/2014 ed alla Gazzetta dello Sport il 28/10/2014 (innanzi riportate e trascritte integralmente) siano oltreché gravi, anche pubbliche (ai sensi dell’art.12 comma 7 del CGS) e come tali, costitutive della violazione degli artt.1/bis comma 1 e 12 comma 7 del CGS. Vi è peraltro conferma –se di conferma vi fosse bisogno-, nel comportamento del sig. Rosario Fina, il quale oltre a rimanere assente ingiustificato al presente processo, non ha avvertito la sensibilità e la necessità di smentire le predette sue dichiarazioni (ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 L.8/2/1948 n.47) così come evidenziato dalla Procura Federale. Va quindi affermata la grave responsabilità del sig. Rosario Fina, nella sua qualità (all’epoca dei fatti) di Presidente dell’ASD Atletico Cavallino e va pertanto punito come da dispositivo. Alla affermazione di responsabilità delle violazioni ascritte al sig. Rosario Fina, nella qualità innanzi precisata, consegue l’affermazione di responsabilità dell’ASD Atletico Cavallino (ex art.4 comma 1 ed art.12 comma 5 CGS) e quindi punita nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia dichiara: - Fina Rosario (all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Atletico Cavallino) responsabile delle violazioni così come innanzi ascrittegli e gli infligge la punizione della inibizione per la durata di anni cinque con preclusione definitiva; - la soc. ASD Atletico Cavallino, responsabile delle violazioni innanzi ascrittele, e le infligge la punizione sportiva dell’ammenda di € 500,00. Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale Puglia del 12/1/2015.
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