COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. LATIAS – POL. POLIMNIA CALCIO del 4/1/2015 (Reclamo della A.S.D. LATIAS in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 con diffida ed inibizione ai signori LEGARI Antonio e TAPPARI Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 8/1/2015 del Comitato Regionale Puglia). –

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. LATIAS – POL. POLIMNIA CALCIO del 4/1/2015 (Reclamo della A.S.D. LATIAS in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 con diffida ed inibizione ai signori LEGARI Antonio e TAPPARI Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 8/1/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali ; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti - rilevato che non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b Codice di Giustizia Sportiva l’inibizione al dirigente sig. TAPPARI Giuseppe per cui tale parte del ricorso va dichiarata inammissibile; - considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante per la inibizione del sig. LEGARI Antonio non hanno trovato conferma negli atti ufficiali; - rilevato altresì che del tutto prive di fondamento appaiono le argomentazioni in ordine alla pallonata subita dall’arbitro che, pur riconosciuta dalla reclamante ancorchè con diversa motivazione, ha provocato danni all’arbitro per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 con diffida inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata P.Q.M. DELIBERA - Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. LATIAS per la inibizione del sig. TAPPARI Giuseppe, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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