COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. GINOSA – A.S.D. REAL ALBEROBELLO del 29/11/2014 (Reclamo della A.S.D. GINOSA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 24/12/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. GINOSA – A.S.D. REAL ALBEROBELLO del 29/11/2014 (Reclamo della A.S.D. GINOSA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 24/12/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali ; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti - rilevato che ai sensi dell’art.36 CGS si appalesano irrilevanti - e vanno quindi rigettate - le eccezioni preliminari sollevate dalla reclamante (relative alla omessa comunicazione da parte del giudice sportivo, del termine di cui all’art.29 comma 8/bis CGS) attesa la potestà decisionale della Corte adita di decidere comunque nel merito il proposto reclamo; - ritenuto che quanto dedotto dalla ASD Ginosa sulla sostituibilità del calciatore Luca Pavone, (utilizzato sin dall’inizio dell’incontro quale assistente dell’arbitro) non ha fondamento, dal momento che la succitata sostituzione (da assistente dell’arbitro a calciatore partecipante alla gara) è vietata ai sensi della Regola 6 del gioco del calcio e di quanto disposto con C.U. n.11 del 29/8/2014 (pag.7 n.1.1.15) (che la reclamante aveva l’obbligo di osservare ai sensi dell’art.1/bis CGS); - considerato pertanto che in applicazione dell’art.17 comma 5 lett. a) CGS il calciatore Luca Pavone innanzi citato era privo di titolo per prendere parte alla gara in epigrafe citata, DELIBERA rigettarsi il reclamo proposto dalla società A.S.D. GINOSA e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della società.
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