COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: SOCCER TEAM PARABITA C/ JURDINIANUM del 11.01.2015; Reclamo dell’A.C.D. Jurdinianum del 19.01.2015 avverso la squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore RIZZELLO Simone con decisione pubblicata su C.U. della Delegazione Distrettuale di Maglie, F.I.G.C.-L.N.D., n. 31 del 15.01.2015. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; – ritenuto che, fuori dalle fattispecie di cui all’art. 19, co. 4, C.G.S.,
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: SOCCER TEAM PARABITA C/ JURDINIANUM del 11.01.2015; Reclamo dell’A.C.D. Jurdinianum del 19.01.2015 avverso la squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore RIZZELLO Simone con decisione pubblicata su C.U. della Delegazione Distrettuale di Maglie, F.I.G.C.-L.N.D., n. 31 del 15.01.2015. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; - ritenuto che, fuori dalle fattispecie di cui all’art. 19, co. 4, C.G.S., il comportamento non regolamentare tenuto dal calciatore Rizzello Simone possa essere sanzionato con la squalifica per due giornate, sia che la condotta da questi tenuta debba intendersi rivolta contro il pubblico (v. decisione impugnata), ovvero nei confronti dei propri compagni di squadra per aver subito il gol del pareggio a partita quasi finita (v. reclamo); Tutto ciò ritenuto, la Corte Sportiva di appello territoriale per la Puglia, in parziale accoglimento del gravame, delibera 1) Ridursi a due giornate la squalifica inflitta in prime cure al calciatore Rizzello Simone; 2) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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