COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: A.S.D. CAROVIGNO CALCIO – U.G. MANDURIA SPORT del 7/12/2014 (Reclamo della A.S.D. CAROVIGNO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 11/12/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: A.S.D. CAROVIGNO CALCIO – U.G. MANDURIA SPORT del 7/12/2014 (Reclamo della A.S.D. CAROVIGNO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 11/12/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto dal quale si evince che la spinta del sostenitore della società A.S.D. CAROVIGNO CALCIO nei confronti del calciatore della società U.G. MANDURIA non ha avuto particolari conseguenze per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 400,00 P.Q.M. DELIBERA - ridursi a € 400,00 l’ammenda comminata a carico della società A.S.D. CAROVIGNO CALCIO; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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