COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA: A.S. VEGLIE – A.S.D. PORTO CESAREO del 11/1/2015 (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MANCA Endrio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 15/1/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA: A.S. VEGLIE – A.S.D. PORTO CESAREO del 11/1/2015 (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MANCA Endrio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 15/1/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali ; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti - rilevato che il comportamento del calciatore MANCA Endrio può qualificarsi meramente antisportivo per cui adeguata si appalesa la squalifica per n. 2 giornate di gara (già scontate) P.Q.M. DELIBERA - ridursi a n. 2 giornate di gara la squalifica inflitta ala calciatore MANCA Endrio; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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