COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GARA: SOCCER TEAM FASANO – A.S.D. CITTÀ DI BRINDISI del 06.12.2014 Reclamo dell’A.S.D. Città di Brindisi del 18.12.2014 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale recante la punizione sportiva della squalifica sino al 30.10.2015 del Sig. Di Serio Vincenzo, pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 43 del 11.12.2014;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GARA: SOCCER TEAM FASANO - A.S.D. CITTÀ DI BRINDISI del 06.12.2014 Reclamo dell’A.S.D. Città di Brindisi del 18.12.2014 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale recante la punizione sportiva della squalifica sino al 30.10.2015 del Sig. Di Serio Vincenzo, pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 43 del 11.12.2014; Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Sentito l'Arbitro il quale ha reso supplemento di rapporto; Considerato che, nonostante il supplemento di istruttoria espletato, non si è potuto accertare incontrovertibilmente che l’autore dello sputo all’arbitro sia stato il Di Serio; Considerato, altresì, che restano accertati a carico del predetto tutti gli altri fatti a lui ascritti dal Giudice di prime cure; Ritenuto che la squalifica merita di essere ridotta come in dispositivo; Tutto quanto considerato e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo ed in riforma della decisione impugnata, DELIBERA 1) ridursi sino a tutto il 05.04.2015 la squalifica inflitta al Sig. Vincenzo Di Serio; 2) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame;
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