COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GARA: RAGAZZI SPRINT CRISPIANO C/ TARANTO FC 1927 del 04.01.2015; Reclamo dell’A.S.D. Ragazzi Sprint Crispiano del 14.01.2015 avverso l’ammenda di € 500,00 con “diffida di più gravi sanzioni al ripetersi di simili fatti” comminata dal Giudice Sportivo con decisione pubblicata su C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C.-L.N.D., n. 48 del 08.01.2015.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GARA: RAGAZZI SPRINT CRISPIANO C/ TARANTO FC 1927 del 04.01.2015; Reclamo dell’A.S.D. Ragazzi Sprint Crispiano del 14.01.2015 avverso l’ammenda di € 500,00 con “diffida di più gravi sanzioni al ripetersi di simili fatti” comminata dal Giudice Sportivo con decisione pubblicata su C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C.-L.N.D., n. 48 del 08.01.2015. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; - accertato, dall’incrocio del reclamo con il referto arbitrale, che due dirigenti della squadra ospite, senza averne titolo, sostavano nel recinto di giuoco, ma che ciò non ha impedito il regolare e sereno svolgimento della gara; - considerato che la responsabilità dell’accaduto va ascritta all’A.S.D. Ragazzi Sprint in qualità di Società ospitante; - ritenuta adeguata la sanzione più mite della sola ammonizione ex art. 18, co. 1, lett. a) del C.G.S.; Tutto ciò premesso e considerato, la Corte Sportiva di appello territoriale per la Puglia, in parziale accoglimento del gravame, delibera 1) revocarsi sia la sanzione dell’ammenda di € 500,00, che la “diffida di più gravi sanzioni al ripetersi di simili fatti”, inflitte in prime cure a carico della reclamante; 2) pertanto, infliggersi all’A.S.D. Ragazzi Sprint Crispiano la sola ammonizione ex art. 18, co. 1, lett. a), C.G.S.; 3) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it