COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: A.S.D. BARIUM CALCIO – A.C.D. CELLE DI SAN VITO del 4/1/2015 (Reclamo della A.S.D. BARIUM CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 700,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 8/1/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: A.S.D. BARIUM CALCIO – A.C.D. CELLE DI SAN VITO del 4/1/2015 (Reclamo della A.S.D. BARIUM CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 700,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 8/1/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali ; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - esaminate le deduzioni fatte pervenire dalla società A.S.D. BARIUM CALCIO in data 26/1/2015; - ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali, essendo risultato che, grazie all’intervento dei carabinieri, le persone situate dinanzi agli spogliatoi degli arbitri sono state allontanate consentendo alla terna arbitrale di utilizzare i propri spogliatoi senza il verificarsi di alcun incidente per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 400,00; P.Q.M. DELIBERA - ridursi a € 400,00 l’ammenda comminata a carico della società A.S.D. BARIUM CALCIO; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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