COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 5 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE – F.C.D. REAL ADELFIA del 26/11/2014 (Reclamo della A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 24/12/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 5 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE – F.C.D. REAL ADELFIA del 26/11/2014 (Reclamo della A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 24/12/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali ; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti la Corte rileva quanto segue. Con C.U. n.45 del 24/12/2014, il Giudice Sportivo in accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Real Adelfia, dichiarava che la partecipazione del calciatore Laraspata Vito (tesserato per la soc. Rinascita Rutiglianese), alla gara in epigrafe citata del 26/11/2014 fosse irregolare e quindi comminava a carico della soc. Rinascita Rutiglianese la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della soc. Real Adelfia. Sosteneva il Giudice sportivo che la posizione irregolare del calciatore succitato derivava dalla violazione dell’art.17 n.5 lett.b) CGS per aver il Laraspata preso parte alla gara più volte innanzi citata (nella qualità di assistente dell’arbitro) sebbene non avesse scontato la squalifica di una giornata comminatagli nel corso del campionato Juniores (SS-2013/2014) di cui al C.U. del Comitato Regionale Puglia n.69 del 3/4/2014. Avverso il provvedimento succitato , ha proposto ricorso l’ASD Rinascita Rutiglianese, con racc.a.r. del 29/12/2014, sostenendo che la partecipazione del calciatore Laraspata alla gara su menzionata era regolare ed ha esibito a supporto di tale tesi (oltre alla ricevuta della racc.a.r. inviata alla soc. Real Adelfia), documenti vari fra cui la distinta della gara R.Rutiglianese – Giovinazzo del 14/9/2014 del campionato di Promozione, a riprova della mancata partecipazione del calciatore Laraspata, finalizzata allo scomputo della squalifica innanzi menzionata. Il reclamo proposto dalla ASD Rinascita Rutiglianese è meritevole di accoglimento, per le motivazioni che seguono. Va innanzi tutto premesso che ai sensi dell’art.58 delle NOIF possono partecipare al campionato Juniores Regionale, “…..i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il 18° anno….” (testualmente). Ne deriva che il calciatore Laraspata Vito (nato il 26/7/1995) all’inizio della stagione sportiva 2014/2015 aveva superato il 18° anno di età, aveva pertanto perso la qualità di calciatore “juniores” ed aveva quindi cambiato categoria; per cui non rientrava più nei limiti di età utili per partecipare nella stagione sportiva succitata 2014/2015 ai campionati regionali Juniores, se non come “fuori quota”. Va però subito detto che la categoria dei “fuori quota” costituisce, sulla base delle norme in vigore, una “eccezione”, che non muta il passaggio dell’interessato alla categoria diversa dalla “juniores”; tant’è che quand’anche il Laraspata si fosse astenuto dal prendere parte ad una delle gare del campionato juniores 2014/2015, non avrebbe comunque scontato la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n.69 del 3/4/2014 del Comitato Regionale Puglia dal momento che non poteva più qualificarsi calciatore “juniores” ai sensi e per gli effetti di cui all’art.58 delle NOIF. La squalifica andava pertanto scontata (così come avvenuto) non partecipando ad una gara ufficiale della prima squadra della società di appartenenza del Laraspata (cioè l’ASD Rinascita Rutiglianese) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 comma 6° CGS che testualmente recita: “…..qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione o categoria di appartenenza, in caso di attività del settore per l’attività giovanile e Comunicato Ufficiale n. 52 – pag. 59 di 64 scolastico, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza…..”. Dalla documentazione allegata al ricorso dalla ricorrente, risulta infatti che il calciatore Laraspata Vito, non ha partecipato alla gara del campionato di promozione del 14/9/2014 Rinascita Rutiglianese c/Giovinazzo Calcio così scontando il residuo di squalifica dell’anno precedente di cui al più volte citato C.U. n.69 del 3/4/2014 del Comitato Regionale Puglia. Tutto ciò premesso e ritenuto poiché la partecipazione del calciatore Laraspata Vito (nella qualità "fuori quota” e di assistente dell’arbitro) alla gara Rinascita Rutiglianese c/Real Adelfia del 26/11/2014 del campionato Juniores Regionale, disputata a Rutigliano, deve ritenersi regolare, in accoglimento del reclamo proposto dall’ASD Rinascita Rutiglianese il 29/12/2014 ed in riforma dell’impugnato provvedimento del G.S. di cui al C.U. n.26 del 24/12/2014 del Comitato Regionale Puglia, va ripristinato il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore dell’ASD Rinascita Rutiglianese relativo alla gara del 26/11/2014 contro il Real Adelfia P.T.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Puglia, così provvede: - accoglie il reclamo proposto dall’ASD Rinascita Rutiglianese e per l’effetto ripristina il risultato conseguito sul campo di 2 -1 in favore dell’ASD Rinascita Rutiglianese nella gara del 26/11/2014 contro la F.C.D. Real Adelfia; - non addebitare la tassa, atteso l’accoglimento del reclamo
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