COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 5 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA: A.S.D. SAN MARCO – A.C. REL SITI dell’11/1/2015 (Reclamo della A.S.D. SAN MARCO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 15/1/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 5 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA: A.S.D. SAN MARCO – A.C. REL SITI dell’11/1/2015 (Reclamo della A.S.D. SAN MARCO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 15/1/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti - rilevato che dalla documentazione ufficiale acquisita al presente procedimento è risultata insussistente la recidiva contestata alla società reclamante (attesa l’errata corrige di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 23/10/2014) per cui più adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 100,00 P.Q.M. DELIBERA - ridursi a € 100,00 l’ammenda comminata a carico della società A.S.D. SAN MARCO; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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