COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 5 Febbraio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 17 Novembre 2014 (prot.48pf14-15) nei confronti di: – MISCIOSCIA Nicola, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di arbitro effettivo presso la sezione AIA di Molfetta; Per rispondere: – della violazione dell’art. 1, comma 1

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 5 Febbraio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 17 Novembre 2014 (prot.48pf14-15) nei confronti di: - MISCIOSCIA Nicola, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di arbitro effettivo presso la sezione AIA di Molfetta; Per rispondere: - della violazione dell’art. 1, comma 1 (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 1bis, commi 1 e 3, dell’art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 40 commi 1, 2 e 3, lettera c) del Regolamento AIA, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, trasparenza, terzietà e rettitudine a cui sono tenuti ad uniformarsi tutti gli appartenenti all’AIA nello svolgimento delle loro funzioni a difesa della credibilità e dell’immagine dell’AIA e del ruolo arbitrale; - della mancata presentazione, sebbene regolarmente convocato, in data 22/09/2014 innanzi al Collaboratore della Procura Federale. Fatto Con delibera del 26/05/2014 pubblicata sul C.U. n. 82 del 05/06/2014 del C.R. Puglia, e successiva nota di trasmissione del 09/06/2014, l’allora Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla gara del campionato provinciale allievi sperimentali “B” , del 26/04/2014, al fine di valutare il comportamento tenuto dal Sig. Nicola Miscioscia, arbitro della detta gara. A seguito di tale rimessione, la Procura Federale affidava le necessarie indagini ad un Suo collaboratore, il quale relazionava che “Dall’interrogatorio effettuato al calciatore Agostinacchio, dall’esame della documentazione ricevuta nonché di quella acquisita nel corso dell’indagine in questione e dal comportamento disinteressato e reticente del signor Nicola Misciosca (ndr.: il quale, ritualmente convocato, comunicava di non volersi presentare all’audizione in quanto dimessosi dall’Associazione Italiana Arbitri) emerge che quest’ultimo effettivamente la sera stessa della partita (26.4.2014) tenne una chat con il calciatore Agostinacchio nella quale riferiva di aver arbitrato la gara a favore della società Bellavista essendo stato ironicamente apostrofato da alcuni calciatori del Real Football prima della gara”. Con lettera racc. a/r del 15/12/2014 il Tribunale Federale Territoriale Puglia, ora competente a termini dell’art. 30, co. 3, del nuovo C.G.S., convocava il deferito per l’udienza del 19/01/2015 alla quale compariva esclusivamente l’Avv. Nicola Monaco per la Procura Federale. Non compariva, benché ritualmente convocato, il Sig. Nicola Miscioscia. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, il sostituto Procuratore Federale, dopo breve discussione, chiedeva l’accoglimento del deferimento e la condanna del Miscioscia Nicola a 24 mesi di sospensione. Motivi della decisione Considerato che va dichiarata la non liceità della condotta del Sig. Nicola Miscioscia, il quale, sentito in data 26/05/2014 dall’allora Commissione Disciplinare Territoriale per rendere supplemento di rapporto, dichiarava sia di aver intrattenuto una conversazione attraverso la chat del social network Facebook con l’utenza intestata al SIg. Pier Paolo Agostinacchio (v. anche fascicolo indagini P.F.), che il contenuto della medesima; Considerato, altresì, che assumono rilievo probatorio -ai fini dell’accertamento del fatto- la mancata presentazione del deferito dinanzi alla Procura Federale in data 22/09/2014 e la non contestazione degli addebiti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, nonostante la rituale convocazione per l’audizione del 2.2.2015; Ritenuto che la condotta tenuta dal Sig. Nicola Misciosca si pone in violazione dell’art. 1, comma 1 (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 1bis, commi 1 e 3, dell’art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 40 commi 1, 2 e 3, lettera c) del Regolamento AIA; Ritenuto congrua la sospensione di 12 mesi, anche in considerazione dell’aggravante della mancata presentazione dinanzi alla Procura Federale come richiesto, di contro, dal principio della leale collaborazione (art. 1bis, co. 1, nuovo C.G.S.); PQM Il Tribunale Federale Territoriale Puglia: condanna il Sig. Nicola Misciosca alla sospensione da ogni attività federale per la durata di 12 (dodici) mesi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it