COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. SQUADRA DEL CUORE – A.S.D. ATLETICO CARAPELLE del 19/10/2014 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO CARAPELLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ANGELILLIS ANTONIO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 in data 23/10/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. SQUADRA DEL CUORE – A.S.D. ATLETICO CARAPELLE del 19/10/2014 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO CARAPELLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ANGELILLIS ANTONIO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 in data 23/10/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti - a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 19/11/2014; - rilevato che con nota della Procura Federale del 26/1/2015 (prot. 5315/10/pf0815 - 15CCP/sc) è stata rimessa la copia delle indagini svolte dalla succitata Procura Federale dalla quale si evince che il calciatore ANGELILLIS Antonio non è stato espulso nel corso della gara in epigrafe citata, per cui va punito solo per il comportamento minaccioso e gravemente antisportivo assunto a fine gara con la squalifica per n. 4 giornate (già scontata); - considerato pertanto che l’espulsione diretta del calciatore ANGELILLIS nel corso della gara, così come affermato dall’arbitro, non è mai avvenuta, può quindi revocarsi la ulteriore squalifica per 2 giornate inflitta dal Primo Giudice di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 23/10/2014; P.Q.M. DELIBERA - confermarsi la squalifica per 4 giornate (già scontata) al calciatore ANGELILLIS Antonio per l’atto di violenza dallo stesso compiuto nei confronti del direttore di gara; - revocarsi lì ulteriore squalifica per 2 giornate così come indicato dal Giudice Sportivo nel Comunicato Ufficiale n. 31 del 23/10/2014 per gli episodi non verificatisi nel corso della gara; - ridursi definitivamente a solo 4 giornate di squalifica (già scontata) al calciatore ANGELILLIS Antonio; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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