COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. GIOVENTU PALAGIANELLO – A.S.D. CITTA DEI FIORI TERLIZZI del 18/1/2015 (Reclamo della A.S.D. GIOVENTU PALAGIANELLO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara; inibizione dirigente Nicola ANTONICELLI e squalifica calciatori TROTOLO Luigi e GATTI Filippo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 in data 22/1/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. GIOVENTU PALAGIANELLO – A.S.D. CITTA DEI FIORI TERLIZZI del 18/1/2015 (Reclamo della A.S.D. GIOVENTU PALAGIANELLO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara; inibizione dirigente Nicola ANTONICELLI e squalifica calciatori TROTOLO Luigi e GATTI Filippo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 in data 22/1/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti - rilevato che la società reclamante ha fatto richiesta di ripetizione della gara solo nelle conclusioni e quindi senza motivazione, comunque senza invio alla controparte della raccomandata R.R. o altri mezzi ai sensi dell’art. 46 n. 1 Codice di Giustizia Sportiva per cui tale richiesta va dichiarata inammissibile; - ritenuto che il comportamento del calciatore GATTI Filippo (capitano) può considerarsi meramente antisportivo e ingiurioso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la squalifica per n. 3 giornate (già scontata); - ritenuto altresì che il comportamento del calciatore TROTOLO Luigi è risultato, dalla documentazione acquisita agli atti, gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro ma non anche violento per cui adeguata si appalesa la squalifica fino al 31/5/2015; - considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali in ordine al comportamento del dirigente ANTONICELLI Nicola per cui va condivisa e confermata la sanzione della inibizione fino al 30/6/2015 P.Q.M. DELIBERA - dichiararsi inammissibile il reclamo relativo alla ripetizione della gara; - ridursi a 3 giornate (già scontate) la squalifica inflitta al calciatore GATTI Filippo; - ridursi al 31/5/2015 la squalifica inflitta al calciatore TROTOLO Luigi , confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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