COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GARA: SPORT SPINAZZOLA – BRASILEA BARLETTA DEL: 25.01.2015; Reclamo dell’A.P.D. Brasilea Barletta in data 03.02.2015 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha disposto la rifissazione della gara in epigrafe, non disputata in quanto le reti di entrambe le porte erano state danneggiate da ignoti prima dell’incontro, pubblicata sul C.U. n. 30 del 29.01.2015 della Delegazione BAT, FIGC – LND.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GARA: SPORT SPINAZZOLA – BRASILEA BARLETTA DEL: 25.01.2015; Reclamo dell’A.P.D. Brasilea Barletta in data 03.02.2015 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha disposto la rifissazione della gara in epigrafe, non disputata in quanto le reti di entrambe le porte erano state danneggiate da ignoti prima dell’incontro, pubblicata sul C.U. n. 30 del 29.01.2015 della Delegazione BAT, FIGC - LND. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Considerato che controparte non ha notificato il reclamo alla controparte; Visto l’art. 46, co. 5, del C.G.S., il quale dispone che “nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo Comunicato Ufficiale n. 55 pag. 58 di 58 alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente”; Ritenuto che l’omessa notifica alla controparte rende improcedibile il gravame; Tutto quanto considerato e ritenuto, la Corte Sportiva di appello per la Puglia, DELIBERA 1) rigettarsi il reclamo proposto dalla A.P.D. Brasilea Barletta per le ragioni esposte nella narrativa che precede ed addebitarsi la relativa tassa sul conto della Società istante.
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