COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 30 Ottobre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – A.S.D. SANARICA del 5/10/2014 (Reclamo della A.S.D. SANARICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore sig. PIRI Donato di cui alla delibera riportata dal C.R. Puglia – Lega Nazionale Dilettanti sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 9/10/2014).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 30 Ottobre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – A.S.D. SANARICA del 5/10/2014 (Reclamo della A.S.D. SANARICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore sig. PIRI Donato di cui alla delibera riportata dal C.R. Puglia – Lega Nazionale Dilettanti sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 9/10/2014). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b Codice di Giustizia Sportiva la inibizione dell’allenatore fino ad un mese . P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. SANARICA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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