COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13 Novembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. TREPUZZI – A.S.D. GIOVENTU CAMPI del 12/10/2014 (Reclamo della A.S.D. TREPUZZI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo per n. 2 giornate in campo neutro a porte chiuse, inibizione ai signori ELIA Vincenzo, CALOGIURI Giovanni e MAZZOTTA Massimiliano, squalifica calciatore DE PANDIS Francesco e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 16/10/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13 Novembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. TREPUZZI – A.S.D. GIOVENTU CAMPI del 12/10/2014 (Reclamo della A.S.D. TREPUZZI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo per n. 2 giornate in campo neutro a porte chiuse, inibizione ai signori ELIA Vincenzo, CALOGIURI Giovanni e MAZZOTTA Massimiliano, squalifica calciatore DE PANDIS Francesco e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 16/10/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - ritenuto che la gravità dei fatti occorsi non consente modifiche al provvedimento di inibizione inflitto dal Primo Giudice nei confronti del sig. ELIA Vincenzo fino al 16/10/2017 che va confermato; - ritenuto che va confermata altresì la squalifica al calciatore DE PANDIS Francesco il cui comportamento gravemente antisportivo e offensivo nei confronti dell’arbitro va punito fino al 31/12/2014 così come statuito dal Primo Giudice; - ritenuto che può accogliersi la richiesta della reclamante della riduzione della inibizione all’allenatore CALOGIURI Giovanni e al massaggiatore MAZZOTTA Massimiliano fino al 16/06/2015 per entrambi; - ritenuto altresì che la squalifica del campo di gioco per n. 2 giornate con effetto immediato (a porte chiuse e in campo neutro) va confermata, mentre può accedersi ad una revoca della sanzione dell’ammenda di € 500,00, ritenendo la squalifica del campo su menzionata sufficientemente adeguata alle vicende occorse. Tutto ciò premesso D E L I B E R A Revocarsi l’ammenda di € 500,00 inflitta alla società A.S.D. TREPUZZI; Ridursi al 16/6/2015 la inibizione ai signori CALOGIURI Giovanni e MAZZOTTA Massimiliano, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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