COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13 Novembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. REAL SAN GIORGIO – U.S. SAN VITO del 26/10/2014 (Reclamo della A.S.D. REAL SAN GIORGIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore MARINELLI Massimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 30/10/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 13 Novembre 2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: A.S.D. REAL SAN GIORGIO – U.S. SAN VITO del 26/10/2014 (Reclamo della A.S.D. REAL SAN GIORGIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore MARINELLI Massimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 30/10/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera B Codice di Giustizia Sportiva la inibizione dell’allenatore fino ad un mese P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL SAN GIORGIO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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