COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 19 Novembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. SQUADRA DEL CUORE – A.S.D. ATLETICO CARAPELLE del 19/10/2014 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO CARAPELLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori FIORE Paolo e ANGELILLIS Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 in data 23/10/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 19 Novembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. SQUADRA DEL CUORE - A.S.D. ATLETICO CARAPELLE del 19/10/2014 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO CARAPELLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori FIORE Paolo e ANGELILLIS Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 in data 23/10/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - considerato che il ricorso avverso la squalifica del calciatore FIORE Paolo non ha trovato fondamento alcuno per cui va condivisa e confermata la squalifica inflitta dal Primo Giudice per n. 4 giornate di gara (già scontate); - rilevato altresì che l’addebito mosso al calciatore ANGELILLIS Antonio è stato contestato dalla società reclamante limitatamente alla sua presunta espulsione, dall’arbitro indicata al 23° del secondo tempo, e non anche per gli ulteriori episodi occorsi a fine gara per i quali il suddetto calciatore va squalificato per n. 4 giornate effettive di gara (già scontate); - ritenuto di poter stralciare e quindi sospendere l’accertamento relativo alla espulsione del 23° del II tempo descritta dall’arbitro; affermazione questa che merita verifica ed approfondimento da parte della Procura Federale. - ritenuto pertanto che pur limitando allo stato la conferma della squalifica per n. 4 giornate a carico del calciatore ANGELILLIS Antonio (già scontata), per l’atto di violenza dallo stesso compiuto a fine gara nei confronti dell’arbitro; la Corte Sportiva Territoriale ritiene di sospendere e non applicare allo stato ogni provvedimento relativo alle ulteriori due giornate di squalifica comminata dal Primo Giudice. Tutto ciò premesso D E L I B E R A - confermarsi la squalifica inflitta al calciatore FIORE Paolo (già scontata); - confermarsi la squalifica per n. 4 gare (già scontate) a carico al calciatore ANGELILLIS Antonio in ordine all’atto di violenza dallo stesso compiuto a fine gara nei confronti dell’arbitro (non contestato dalla reclamante); - sospendersi ogni sanzione a carico del calciatore ANGELILLIS Antonio in ordine al comportamento antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro che avrebbe, secondo quest’ultimo, determinato la sua espulsione al 23° del secondo tempo; - sospendersi altresì ogni decisione in ordine all’eventuale addebito della tassa; - rimettersi gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di sua competenza relativi alla sussistenza e conferma degli episodi verificatisi al 23° del secondo tempo così come descritti dall’arbitro.
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