COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE C/ U.S.D. RUVESE DEL 09.1.2014 Reclamo dell’A.S.D. Unione Calcio Bisceglie del 19.11.2014 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale comportanti l’inibizione fino al 30.6.2015 a carico di Fanelli Gaetano e fino al 31.5.2015 a carico di Evangelista Sergio, nonché l’ammenda di euro 500,00 a carico della Società istante, pubblicate sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 36 del 13.11.2014.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE C/ U.S.D. RUVESE DEL 09.1.2014 Reclamo dell’A.S.D. Unione Calcio Bisceglie del 19.11.2014 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale comportanti l’inibizione fino al 30.6.2015 a carico di Fanelli Gaetano e fino al 31.5.2015 a carico di Evangelista Sergio, nonché l’ammenda di euro 500,00 a carico della Società istante, pubblicate sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 36 del 13.11.2014. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; Premesso e considerato che - la sanzione dell’ammenda può essere contenuta in complessivi euro 200,00 poiché, nel corso dell’istruttoria, la reclamante ha depositato copia della richiesta di forza pubblica presso la Stazione dei Carabinieri di Bisceglie, con data 4.11.2014, mentre la pronuncia di frasi ingiuriose, peraltro non meglio precisate in sede di supplemento di rapporto arbitrale, è fatto illecito serio, ma non grave; - l’arbitro, all’atto del riconoscimento, ha chiaramente identificato l’allenatore dell’A.S.D. U.C. Bisceglie dalla foto sulla tessera federale esibitagli, mentre il Dirigente accompagnatore Evangelista Sergio, dalla foto sulla patente; - tuttavia, le sanzioni loro inflitte possono essere ridotte di un mese così da ripristinare il rapporto di proporzionalità tra la condotta antisportiva accertata e la pena conseguente (pur dovendosi tenere conto degli obblighi educativi che l’allenatore ed il dirigente accompagnatore hanno nei confronti dei loro giovani atleti per effetto del ruolo rivestito); Tutto ciò premesso e considerato la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia accoglie il reclamo e, in parziale riforma delle decisioni del Giudice di prime cure, delibera 1. ridursi ad euro 200,00 l’ammenda a carico dell’A.S.D. U.C. Bisceglie; 2. squalificarsi il Sig. Fanelli Gaetano (Allenatore) sino a tutto il 31.5.2015; 3. inibirsi il Sig. Evangelista Sergio (Dirigente) sino a tutto il 30.4.2015; 4. non addebitarsi alcuna tassa, atteso l’esito del gravame.
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