COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. ATLETICIO CAVALLINO – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 26/10/2014 (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO CAVALLINO (Reclamo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, ammenda di € 2.500,00, squalifica del campo fino al 30/6/2015 in campo neutro e porta chiuse di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 30/10/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. ATLETICIO CAVALLINO - GIOVENTU CALCIO CUTRO del 26/10/2014 (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO CAVALLINO (Reclamo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, ammenda di € 2.500,00, squalifica del campo fino al 30/6/2015 in campo neutro e porta chiuse di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 30/10/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che la società reclamante non ha allegato al reclamo l’attestazione dell’invio del ricorso alla controparte da effettuarsi con lettera raccomandata o mezzo equipollente ai sensi dell’art. 45 n. 5 Codice di Giustizia Sportiva per cui il reclamo relativo al risultato della gara va dichiarato inammissibile; - rilevato altresì che la gravità dei fatti occorsi e la insussistenza di elementi contrari addotti da parte della ricorrente, non consentono una modificazione dei provvedimenti adottati dal Primo Giudice (ammenda di € 2.500,00, squalifica del campo fino al 30/6/2015 in campo neutro e porta chiuse) che vanno condivisi e confermati. P.Q.M. D E L I B E R A - dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. ATLETICO CAVALLINO per il risultato della gara; - respingersi il reclamo per gli ulteriori provvedimenti confermando nel resto le impugnate decisioni; - incamerarsi la tassa reclamo di € 130,00 versata con bonifico.
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