COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. FOOTBALL CLUB GRAVINA – A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE del 23/11/2014 (Reclamo della A.S.D. FOOTBALL CLUB GRAVINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 in data 27/11/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. FOOTBALL CLUB GRAVINA - A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE del 23/11/2014 (Reclamo della A.S.D. FOOTBALL CLUB GRAVINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 in data 27/11/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che alla società reclamante è stata contestata la responsabilità oggettiva per il lancio di un solo petardo da parte di sostenitori locali che si ritiene equo punire con l’ammenda di € 100,00 così modificando il provvedimento adottato dal Primo Giudice. P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi ad € 100,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. FOOTBALL CLUB GRAVINA; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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