COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. SPORTING PRO – A.S.D. OSTUNI 1945 del 16/11/2014 (Reclamo della A.S.D. SPORTING PRO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 in data 13/11/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: A.S.D. SPORTING PRO - A.S.D. OSTUNI 1945 del 16/11/2014 (Reclamo della A.S.D. SPORTING PRO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 in data 13/11/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali ed in particolare la numerosa forza pubblica sostitutiva predisposta dalla società A.S.D. SPORTING PRO può costituire un’attenuante ed una riducibilità della sanzione irrogata dal Primo Giudice che va pertanto ridotta a soli € 500,00 revocando le ulteriori maggiori sanzioni impugnate. P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi ad € 500,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. SPORTING PRO; - revocarsi nel resto; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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