COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. OSTUNI 1945 – A.S.D. NOVOLI del 9/11/2014 (Reclamo della A.S.D. NOVOLI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 36 in data 13/11/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: A.S.D. OSTUNI 1945 - A.S.D. NOVOLI del 9/11/2014 (Reclamo della A.S.D. NOVOLI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 36 in data 13/11/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’assistente dell’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che le precisazioni e le puntualizzazioni fornite dall’assistente dell’arbitro, con dovizia di particolari, negano ingresso a qualsivoglia diversa motivazione fornita dalla reclamante, per cui va condivisa e confermata la sanzione inflitta dal Primo Giudice. P.Q.M. D E L I B E R A - respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. NOVOLI e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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