COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: FCD REAL ADELFIA – MONOPOLI 1966 S.R.L. DEL 26.10.2014 Reclamo della FCD Real Adelfia in data 05.11.2014, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 33 del 30.10.2014, che ha sanzionato l’istante con l’ammenda di € 200,00.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: FCD REAL ADELFIA – MONOPOLI 1966 S.R.L. DEL 26.10.2014 Reclamo della FCD Real Adelfia in data 05.11.2014, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 33 del 30.10.2014, che ha sanzionato l’istante con l’ammenda di € 200,00. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come proposto; Premesso che nel corso dell’istruttoria non sono emersi elementi validi a fornire una diversa ricostruzione dei fatti nei termini voluti dalla reclamante; Considerato che, a norma dell’art. 4, comma 3, C.G.S. “Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato (…) dei propri sostenitori” e, nella specie, del comportamento non consono dei tifosi sugli spalti; Atteso, tuttavia, che la sanzione deve essere commisurata alla reale natura e gravità dei fatti commessi e che la decisione del primo Giudice (ammenda di € 200,00) appare non proporzionata, vieppiù, esagerata; Ritenuto, pertanto, congruo disporsi a carico della FCD Real Adelfia la più lieve sanzione dell’ammonizione (art. 18, comma 1, C.G.S.); Tutto quanto innanzi esposto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del reclamo DELIBERA riformarsi la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ed infliggersi alla FCD Real Adelfia la sanzione dell’ammonizione. Nessuna tassa è dovuta atteso l’esito del gravame.
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