COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: SANT’ONOFRIO C/ GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA DEL 23.11.2014. Reclamo della Gioventù Calcio Foggia del 29.11.2014 avverso la squalifica del calciatore PIGNATARO Vincenzo per quattro giornate, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 40 del 27.11.2014.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: SANT’ONOFRIO C/ GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA DEL 23.11.2014. Reclamo della Gioventù Calcio Foggia del 29.11.2014 avverso la squalifica del calciatore PIGNATARO Vincenzo per quattro giornate, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 40 del 27.11.2014. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; Premesso e considerato che - il calciatore della Gioventù Calcio Foggia, Sig. PIGNATARO Vincenzo è stato espulso per condotta violenta, così come si rileva ex actis; - in assenza di circostanze aggravanti o attenuanti, la condotta del prefato calciatore (“…colpiva un avversario con un calcio” – v. referto di gara) possa essere sanzionata con il minimo edittale di cui all’art. 19, co. 4, lett. b), CGS. Tutto ciò premesso e considerato, la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia delibera 1) accogliersi il reclamo e, in parziale riforma del provvedimento disciplinare del Giudice di prime cure, ridursi a 3 giornate effettive la squalifica a carico del Sig. PIGNATARO Vincenzo; 2) non addebitarsi alcuna tassa, atteso l’accoglimento del gravame.
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