COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.C.D. NARDO’ – A.S.D. VIRTUS POGGIARDO DEL 2.11.2014. Reclamo dell’A.S.D. Virtus Poggiardo in data 12.11.2014 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale comportante la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3, l’inibizione del Dirigente accompagnatore Sig. Martella Cosimo sino al 30.06.2016, l’ammenda di € 300,00 alla Società istante, pubblicata su C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 35 del 6.11.2014.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.C.D. NARDO’ – A.S.D. VIRTUS POGGIARDO DEL 2.11.2014. Reclamo dell’A.S.D. Virtus Poggiardo in data 12.11.2014 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale comportante la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3, l’inibizione del Dirigente accompagnatore Sig. Martella Cosimo sino al 30.06.2016, l’ammenda di € 300,00 alla Società istante, pubblicata su C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 35 del 6.11.2014. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; premesso che i fatti sono pacifici ed incontestati; ritenuto, tuttavia, che le sanzioni inflitte al Dirigente accompagnatore ed alla Società istante sono sproporzionate e che, per essere rapportate alla reale gravità degli addebiti, debbano essere contenute per il primo, nell’inibizione sino a tutto il 30 aprile 2015 e, per la seconda, in euro 100,00 di ammenda; Tutto ciò premesso e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, accoglie il reclamo per quanto di ragione e, in parziale riforma delle decisioni assunte dal giudice di prime cure delibera 1. infliggersi al Sig. Martella Cosimo l’inibizione sino a tutto il 30 aprile 2015; 2. comminarsi all’A.S.D. Virtus Poggiardo l’ammenda di euro 100,00; 3. confermarsi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 -3 in favore dell’A.C.D. Nardo’; 4. non addebitarsi la tassa reclamo attesone il parziale accoglimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it