COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. SANCTUM NICANDRUM – F.C. CARAPELLESE A.S.D. del 23/11/2014 (Reclamo della società A.S.D. SANCTUM NICANDRUM (Reclamo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente GAETA Carlo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 in data 27/11/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: A.S.D. SANCTUM NICANDRUM – F.C. CARAPELLESE A.S.D. del 23/11/2014 (Reclamo della società A.S.D. SANCTUM NICANDRUM (Reclamo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente GAETA Carlo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 in data 27/11/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che è inammissibile il ricorso avverso la inibizione inflitta dal Primo Giudice al dirigente sig. GAETA Carlo ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b Codice di Giustizia Sportiva (inibizione dirigenti fino ad un mese). P.Q.M. D E L I B E R A - Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. SANCTUM NICANDRUM e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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