COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. ATLETICO CAVALLINO – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 26/10/2014 (Reclamo del Sig. MONITTOLA Gerardo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per inibizione di anni 5 con preclusione definitiva di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 30/10/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. ATLETICO CAVALLINO - GIOVENTU CALCIO CUTRO del 26/10/2014 (Reclamo del Sig. MONITTOLA Gerardo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per inibizione di anni 5 con preclusione definitiva di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 30/10/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che la richiesta di audizione di testimoni avanzata dal ricorrente non può trovare accoglimento per il divieto di cui all’art. 35 Codice di Giustizia Sportiva che non autorizza l’assunzione di mezzi di prova diversi dagli atti ufficiali; - ritenuto che il grave comportamento omissivo assunto dal sig. MONITTOLA Gerardo (la cui mancata consegna delle chiavi dello spogliatoio dell’arbitro, ha conseguentemente favorito l’aggressione subita dal direttore di gara nel suo spogliatoio), che può essere adeguatamente punito con la inibizione fino al 30/6/2018, così modificando la punizione inflitta dal Primo Giudice. P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi al 30/6/2018 la inibizione inflitta al massaggiatore MONITTOLA Gerardo della società A.S.D. ATLETICO CAVALLINO; - restituirsi la tassa di € 65,00 versata con bonifico atteso il parziale accoglimento del ricorso.
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