COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. ATLETICO CAVALLINO – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 26/10/2014 (Reclamo del Sig. LODESERTO Massimo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per la squalifica di anni 5 con preclusione definitiva di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 30/10/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. ATLETICO CAVALLINO - GIOVENTU CALCIO CUTRO del 26/10/2014 (Reclamo del Sig. LODESERTO Massimo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per la squalifica di anni 5 con preclusione definitiva di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 30/10/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che la richiesta di audizione di testimoni avanzata dal ricorrente non può trovare accoglimento per il divieto di cui all’art. 35 Codice di Giustizia Sportiva che non autorizza l’assunzione di mezzi di prova diversi dagli atti ufficiali; - rilevato che le precisazioni e le puntualizzazioni fornite dall’arbitro confermano la gravità e la violenza del comportamento assunto dal calciatore LODESERTO Massimo nei confronti del direttore di gara per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione definitiva comminata dal Primo Giudice che va condivisa e confermata. P.Q.M. D E L I B E R A - respingersi il reclamo proposto dal calciatore LODESERTO Massimo della società A.S.D. ATLETICO CAVALLINO; - incamerarsi la tassa reclamo di € 65,00 versata con bonifico.
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