COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: SOCCER TEAM FASANO C/ ATLETICO OSTUNI DEL 15.11.2014; Reclamo della Soccer Team Fasano del 24.11.2014 avverso la squalifica del calciatore DI MICHELE Simon fino al 30.6.2016, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 38 del 20.11.2014.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 29 Dicembre 2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: SOCCER TEAM FASANO C/ ATLETICO OSTUNI DEL 15.11.2014; Reclamo della Soccer Team Fasano del 24.11.2014 avverso la squalifica del calciatore DI MICHELE Simon fino al 30.6.2016, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 38 del 20.11.2014. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; Premesso e considerato che - dall’istruttoria non sono emersi elementi a suffragio della tesi della reclamante volte ad ottenere una qualificazione diversa del fatto ai fini dell’annullamento della squalifica inflitta al calciatore Di Michele Simon e, in subordine, alla riduzione della stessa; - la detta sanzione è adeguata rispetto alla condotta di danno tenuta dal predetto Di Michele, gratuita e violenta (l’Arbitro è stato attinto al labbro dalla pietra lanciatagli dopo la fine della gara, all’interno dell’impianto sportivo); Tutto ciò premesso e considerato, la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia delibera 1) rigettarsi il reclamo e, per l’effetto, confermarsi la sanzione della squalifica fino a tutto il 30.6.2016 inflitta dal primo Giudice a Di Michele Simon; 2) addebitarsi la tassa reclamo sul conto della Società istante atteso il rigetto.
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