COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D. C/ A.S.D. EURO SPORT ACCADEMY BRINDISI DEL 23.11.2014; Reclamo della A.S.D. Euro Sport Accademy Brindisi del 01.12.2014 avverso l’ammenda di €400,00 inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 40 del 27.11.2014.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D. C/ A.S.D. EURO SPORT ACCADEMY BRINDISI DEL 23.11.2014; Reclamo della A.S.D. Euro Sport Accademy Brindisi del 01.12.2014 avverso l’ammenda di €400,00 inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 40 del 27.11.2014. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; premesso che dall’istruttoria non sono emersi elementi a suffragio della tesi della reclamante; considerato di dover adeguare la sanzione alla reale entità degli addebiti, tenuto conto del fatto che la Società risponde non direttamente, ma per il fatto del proprio sostenitore (art. 4, co. 3, C.G.S.); ritenuta, pertanto, congrua la minor ammenda di € 200,00. Tutto ciò premesso e considerato, la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia, in riforma della decisione del Giudice Sportivo territoriale, Delibera 1) accogliersi il reclamo e, per l’effetto, infliggersi all’A.S.D. Euro Sport Accademy Brindisi l’ammenda di € 200,00; 2) non addebitarsi la tassa, atteso l’accoglimento del reclamo.
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