COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 4 del 17.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Meacci Adriano, Allenatore, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.39, c. 1, del Regolamento del Settore Tecnico; -Valentini Matteo, Calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art. 30, c. 2, dello Statuto Federale in relazione all’art. 15 del C.G.S.; -Società U.S. Grosseto F.C. per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento addebitato ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 4 del 17.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Meacci Adriano, Allenatore, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.39, c. 1, del Regolamento del Settore Tecnico; -Valentini Matteo, Calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art. 30, c. 2, dello Statuto Federale in relazione all’art. 15 del C.G.S.; -Società U.S. Grosseto F.C. per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento addebitato ai propri tesserati. La Procura Federale ha così motivato il provvedimento indicato in epigrafe: “1-) L'allenatore Sig. MEACCI Adriano, per rispondere della violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39, co. 1, del Regolamento Settore Tecnico, per aver osservato nell'intervallo della gara Novara - Grosseto, del Campionato Allievi Nazionali, un comportamento deprecabile, sfociato in un tentativo di aggressione nei confronti del calciatore VALENTINI Matteo, sedicenne, che nel corso della gara aveva disatteso le direttive impartite dalla panchina, ed al colmo dell'ira, causata probabilmente dall'atteggiamento irriguardoso tenuto, nella circostanza, dal calciatore verso l'allenatore, lo afferrava per la maglia e lo strattonava spingendolo contro la parete dello spogliatoio; 2-) il calciatore VALENTINI Matteo, all'epoca dei fatti tesserato per il settore giovanile dell'U.S. Grosseto, per rispondere della violazione del cd. "vincolo di giustizia" di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale, in relazione all'art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva, presentando denuncia-querela all'Autorità Giudiziaria, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione federale per un episodio, avvenuto nell'ambito di una competizione calcistica, che comunque non presentava estremi di reato procedibile di ufficio, come ampiamente descritto nella parte motiva; 3-) l'U.S. GROSSETO F.C., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento dei propri tesserati MEACCI Adriano e Valentini Matteo.”. Il deferimento, scaturito da complessa indagine, è relativo a fatti accaduti nel corso della gara Novara – Grosseto disputata, nell’ambito del Campionato Nazionale Allievi, in data 10 marzo 2013, ed ad essa conseguenti. Ricevuti gli atti relativi al procedimento, la Commissione ha disposto che la discussione avvenga per la data odierna dandone formale comunicazione alle parti interessate. Sono pertanto oggi presenti: - l’Allenatore, Signor Adriano Meacci, - il Calciatore, Signor Matteo Valentini, oggi maggiorenne. Entrambi i tesserati sono assistiti dai rispettivi legali; - l’U.S.Grosseto F.C., s.r.l., in persone dell’A.U. Avvocato A. Antonio Ranucci, è anch’essa rappresentata dal difensore di fiducia, I tesserati e l’Ente deferito hanno fatto pervenire, nei termini, memorie a difesa giusto mandato apposto in calce ai rispettivi atti. La Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore. La Commissione ha ritenuto opportuno, previa acquisizione degli atti della gara e stante i termini del deferimento, dover esaminare preliminarmente la vicenda con specifica riunione in Camera di consiglio, al termine della quale ha emesso la seguente ordinanza. “La C.D.T. Toscana: -esaminato il deferimento n. 5922/37 pf 13-14 /GT/dl in data 15 aprile 2014; -rilevato che i fatti in esso evidenziati sono accaduti nel corso della gara Novara – Grosseto, disputata a Novara in data 10 marzo 2013, quale gara valida per il Campionato Nazionale Allievi Professionisti; -rilevato che tra i soggetti deferiti è indicato anche l’Allenatore della squadra, Signor Meacci Adriano; -visto l’art. 34, commi 6 -7 - 8, dello Statuto Federale; -rilevato quanto riportato dal C.U. n. 1 della Stagione sportiva 2013/2014 del S.G.S. alla lettera a/5 dell’art.3/2, d i c h i a r a di non aver titolo a decidere in punto di merito trattandosi di vicenda sottratta alla propria competenza. Dispone pertanto il rinvio degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti conseguenziali. Le parti presenti, con la sottoscrizione apposta in calce, danno atto della piena conoscenza della presente ordinanza la quale, comunque, verrà ad esse notificata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 38, commi 7 e 8 del C.G.S..
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