COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 4 del 17.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Passerai Antonio, Presidente, affinché risponda della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, c. 9, del medesimo Codice ed all’art. 94, c. 11, delle N.O.I.F.; -A.S.D. Pelli Santacroce Sport, per la connessa responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 4 del 17.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Passerai Antonio, Presidente, affinché risponda della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, c. 9, del medesimo Codice ed all’art. 94, c. 11, delle N.O.I.F.; -A.S.D. Pelli Santacroce Sport, per la connessa responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S.. In data odierna si riapre il procedimento, oggetto di rinvio in data 30 maggio c.a. come da C.U. n.70 del 5 giugno 2014, ribadendosi che il ricorso con il quale un calciatore dell’A.S.D. Pelli Santacroce Sport ha contestato il mancato adempimento, da parte di detta Società, dell’accordo economico stipulato fra le parti, è stato accolto, in via definitiva, dalla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., la quale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 20/12/2012, ha respinto il reclamo proposto dalla Società sopraindicata avverso la delibera della C.A.E. (C.U. n. 232 in data 28/06/2012) con la quale si condannava detto Ente a versare al Calciatore Alessandro Menicucci la somma di € 7.513,91, corrispettivo pattuito fra dette parti per la stagione calcistica 2011/2012. Il C.R. Toscana, non avendo ricevuto il rilascio della copia della liberatoria controfirmata dal calciatore conseguente alla decisione della C.V.E., ha provveduto a segnalare la violazione dell’art. 94 ter, c. 11, delle N.O.I.F. commessa dall’A.S.D. Pelli Santacroce Sport, alla Procura Federale la quale, constatata la fondatezza della segnalazione, ha disposto il deferimento in esame. Eseguite le prescritte convocazioni si dà atto che nessuno dei due soggetti deferiti è presente nonostante siano state loro inviate, a mezzo lettera raccomandata, le rituali convocazioni. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale, intervenendo, ricorda che la violazione emerge su base di prova documentale costituita dalla decisione della C.V.E. divenuta definitiva e dalla conseguente denuncia del fatto da parte del C.R.T.. Conclude chiedendo la irrogazione delle seguenti sanzioni. - al Signor Antonio Passerai, all’epoca dei fatti Presidente della Società, l’inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport, la penalizzazione di un punto in classifica nonché la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 500,00 (cinquecento). Chiuso il dibattimento, questa la decisione. E’ indubbio, perché così emergente dalla documentazione depositata dalla Procura Federale con l’atto di deferimento, che la Società, con essa quindi il tesserato che ne ha la rappresentanza legale, ha commesso la violazione contestata per cui il deferimento è da accogliere. Ciò affermato la C.D. ritiene del tutto congrue le richieste formulate dalla Procura Federale correndo l’obbligo di precisare – come è evidente da altra pronuncia di questa C.D. pubblicata contestualmente – che la Società ed il suo rappresentante non sono nuovi alla violazione contestata. Nell’emettere la propria decisione il Collegio rileva inoltre che la Società è stata dichiarata inattiva per la stagione 2013/2014, come da C.U. n.7 del 1 agosto 2013, ma che tale condizione non comporta la cancellazione della Società che rimane pur sempre affiliata per la FIGC. Da ciò consegue che i suoi organi rappresentativi mantengono inalterato lo status di tesserato. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, in accoglimento del deferimento infligge: -al Signor Antonio Passerai, Presidente all’epoca dei fatti della Società, inibizione per mesi 3 (tre); -alla Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi alla ripresa dell’attività sportiva, oltre l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
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