• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 5 del 24.07.2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori:
– Nibi Adriano, Presidente S.S.D. Sangiustinese per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.;
– Certini Marcello, Allenatore della S.S.D. Sangiustinese, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in riferimento all’art. 39, c. 1, del Regolamento del Settore Tecnico;
– Cucuccio Alessandro, Calciatore tesserato per la Società S.D. Sangiustinese al quale si contesta la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 1 lettera c), del C.G.S.;
– Massi Massimo, Allenatore della Società A.S.D. Grassina per le medesime violazioni indicate al precedente punto;
– Società S.D. Sangiustinese per la responsabilità derivante dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S. per i comportamenti ascritti rispettivamente al Presidente e ai Tesserati;
– Società A.S.D. Grassina, per la responsabilità, ex art. 4, c. 2, del C.G.S., per quanto contestato al tesserato Massi.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 5 del 24.07.2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori:
- Nibi Adriano, Presidente S.S.D. Sangiustinese per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.;
- Certini Marcello, Allenatore della S.S.D. Sangiustinese, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in riferimento all’art. 39, c. 1, del Regolamento del Settore Tecnico;
- Cucuccio Alessandro, Calciatore tesserato per la Società S.D. Sangiustinese al quale si contesta la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 1 lettera c), del C.G.S.;
- Massi Massimo, Allenatore della Società A.S.D. Grassina per le medesime violazioni indicate al precedente punto;
- Società S.D. Sangiustinese per la responsabilità derivante dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S. per i comportamenti ascritti rispettivamente al Presidente e ai Tesserati;
- Società A.S.D. Grassina, per la responsabilità, ex art. 4, c. 2, del C.G.S., per quanto contestato al tesserato Massi.
Due segnalazioni pervenute, una per posta ordinaria il 26.11.2013 (A.S.D. Grassina) l’altra per e-mail il 27 successivo (S.S.D. Sangiustinese), venivano trasmesse dal C.R,T., stante il loro contenuto, alla Procura Federale, la quale avviava le opportune indagini.
Questo nelle parti essenziali il contenuto delle note trasmesse dalle due Società.
Secondo le dichiarazioni rese, con la nota indicata, dal Presidente del Grassina Osvaldo Righi, dopo il termine della gara del Campionato di Promozione Sangiustinese / Grassina disputata in data 24.11.2013 e conclusasi con risultato favorevole alla Societa Grassina, l’allenatore della Società ospitante iniziava ad inveire contro l’allenatore ed i calciatori della squadra ospite.
Contemporaneamente entravano nel recinto, dai cancelli aperti, alcune persone che, qualificandosi come dirigenti della Sangiustinese, aggredivano i calciatori e i dirigenti del Grassina i quali erano costretti a rifugiarsi negli spogliatoi.
“ Uno di essi poi presentatosi come presidente della società Sangiustinese tentava di forzare la porta dello spogliatoio e, nell’occasione veniva rotto il vetro di una finestra”.
Normalizzatasi la situazione con l’intervento dei Carabinieri chiamati nell’immediato, prosegue il denunciante, i calciatori e l’allenatore della propria Società venivano assaliti dal portiere della squadra avversaria mentre si dirigevano verso l’uscita.
Nel tentativo di proteggere l’Allenatore, il calciatore della denunciante Melcher, rimaneva a terra sanguinante al volto, e doveva essere accompagnato al P.S.O..
Con la propria nota, a sua volta, il rappresentante della Società Sangiustinese, nello scusarsi, ha accusato l’Allenatore della squadra avversaria di aver sputato contro il proprio Tecnico e che ciò è stato causa di quanto successivamente accaduto. Lamenta inoltre che all’indirizzo del proprio portiere (ragazzo di colore) sono state pronunciate frasi di discriminazione razziale.
Nel corso dell’istruttoria tutti i soggetti interessati hanno negato qualsiasi addebito, ribadendo reciproche accuse.
La Procura Federale a conclusione delle indagini ha disposto il deferimento indicato in premessa.
La Commissione, ricevuti gli atti del procedimento ed accertata l’avvenuta notifica della contestazione, ha disposto la convocazione delle parti per la seduta odierna.
Sono presenti
- Nibi Adriano, Presidente S.S.D. Sangiustinese, in proprio ed in rappresentanza della Società;
- Cucuccio Alessandro, Calciatore tesserato per la Società S.D. Sangiustinese
Detti tesserati sono assistiti e rappresentati dal legale di fiducia che ha depositato tempestiva memoria.
Si precisa che la Società Sangiustinese ha fatto pervenire, in data 23.5.2014 e quindi immediatamente dopo aver ricevuto la notifica dei motivi del deferimento, alla Procura Federale ed a questa Commissione nota con la quale è “a chiedere chiarimenti” sulle contestazioni che sono state sollevate nei suoi confronti.
- Certini Marcello, Allenatore della S.S.D. Sangiustinese, assistito dal proprio difensore, anch’egli depositario di memoria;
- Massi Massimo, Allenatore della Società A.S.D. Grassina
- la Società A.S.D. Grassina tramite il sig. Colucci Massimo come da delega, rilasciata dal legale rappresentante della Società, oggi depositata.
- Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.
Prima dell’inizio del dibattimento è stata presentata da tutti i deferiti, tranne il calciatore Alessandro Cucuccio, una ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che il Collegio non ha accolto in quanto ha ritenuto le sanzioni proposte non congrue in relazione ai fatti contestati.
L’Avvocato Stefanini, per conto della Procura Federale, ritiene del tutto fondato il deferimento affermando che i fatti addebitati sono particolarmente gravi non solo per il fatto in sé ma anche per il comportamento particolarmente omissivo tenuto subito dopo il suo verificarsi, sia in sede istruttoria che nella presente fase processuale.
Confuta le tesi sostenute con le memorie depositate, ritenendole infondate, affermando che per quanto riguarda l’invocato principio del “favor rei” esso è inapplicabile non essendovi alcuna incertezza sul fatto a seguito dell’avvenuto riconoscimento del colpevole.
Circa l’invocata mancanza di prove, ricorda che il riconoscimento del colpevole è avvenuto solo due giorni dopo l’episodio e che l’essere esso avvenuto attraverso la ricognizione fotografica non ne inficia la validità, essendo assolutamente inconcepibile non ricordarsi di chi ci ha colpito a così breve distanza.
Chiede, concludendo per l’accoglimento del deferimento, che vengano applicate ai deferiti le seguenti sanzioni:
- Nibi Adriano mesi 5 (cinque) di inibizione,
- Certini Marcello 4 (quattro) mesi di squalifica,
- Cucuccio Alessandro 9 (nove) giornate di squalifica,
- Massi Massimo, del quale definisce marginale la posizione, mesi 2 (due) di squalifica,
- Società Sangiustinese, ammenda di € 700,00 (settecento),
- Società Grassina, ammenda di € 300,00 (trecento).
Il difensore dell’Allenatore Certini, confermando integralmente la memoria depositata, chiede un supplemento di istruttoria con l’assunzione a teste di persona non tesserata, della quale fornisce, solo in questa sede, dati identificativi.
Afferma a tal fine che il proprio assistito, che non ha minimamente reagito, è stato attinto con uno sputo da parte dell’Allenatore della squadra avversaria nel momento in cui stava porgendogli le congratulazioni per la conseguita vittoria.
Di tale episodio egli avrebbe informato, unitamente alla persona sopraindicata, il D.G. il quale avrebbe dichiarato di non potere riportare alcunché sul rapporto di gara perché il teste indicato non è soggetto tesserato e comunque del quale non venivano fornite le complete generalità.
Ritiene non addebitabile al Presidente della Società la lettera di scuse, come facilmente riscontrabile con una perizia grafologica, e afferma non sussistere alcun nesso di causalità tra lo sputo che avrebbe attinto detto Allenatore e quanto accaduto successivamente.
Conclude l’intervento, come da memoria, con la richiesta di proscioglimento o, in via subordinata, l’applicazione del minimo della sanzione prevista.
L’Allenatore dell’A.S.D. Grassina, Signor Massimo Massi, si riporta anch’egli alle dichiarazioni rese in istruttoria, descrivendo ancora una volta l’aggressione subita al momento dell’uscita dallo spogliatoio.
Il Calciatore Cucuccio, dopo aver chiesto di leggere quanto già oggetto della memoria depositata dal difensore, si riporta ai contenuti del documento.
Interviene quindi il legale rappresentante della Società Sangiustinese, Adriano Nibi, il quale, richiamando le dichiarazioni rese al collaboratore della Procura ed il contenuto della memoria depositata, ribadisce quanto ha fatto oggetto della nota inviata in data 23 maggio u.s..
Contesta, in modo particolare, la possibilità che il calciatore colpito possa aver riconosciuto il colpevole a distanza di “molti giorni” – come già dedotto in memoria - paventando che nella rissa possa essere stato altro calciatore a colpire il Melcher e, escludendo qualsiasi responsabilità da parte propria e dei propri tesserati, chiede il proscioglimento di tutti i deferiti o, in ipotesi, applicarsi il minimo della sanzione prevista.
Decidendo, la Commissione rileva preliminarmente che la gara è trascorsa su binari “normali” tanto che, nel corso di essa, l’arbitro ha decretato un’espulsione per offese rivoltegli da un calciatore e quattro ammonizioni per falli di gioco, senza rilevare alcuna altra intemperanza in campo.
Null’altro risulta dal rapporto di gara se non l’introduzione, dopo la fine della gara, di alcune persone non autorizzate nel recinto degli spogliatoi attraverso cancelli rimasti aperti.
Episodio questo oggetto di specifica sanzione da parte del competente G.S.T. con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 30 del 28.11.2013.
Ancora in via preliminare la Commissione, intendendo garantire alla parte ogni possibile difesa, ritiene di attribuire all’assoluta anomalia procedurale costituita dalla“richiesta di chiarimenti” formulata alla Procura Federale ed a questo giudice dalla Società Sangiustinese, il carattere di memoria difensiva.
A tal fine, riprendendo i singoli punti contenuti in detta richiesta, rileva che:
1 - agli effetti della decisione appare ininfluente la questione circa l’affermata
apocrifia della sottoscrizione della lettera di scuse dato che i fatti contestati
diverbio tra Tecnici, calciatore colpito con violenza, tentativo di introduzione
nell’altrui spogliatoio) risultano provati;
2 - la responsabilità del Calciatore Cucuccio scaturisce dal pieno riconoscimento
effettuato dal tesserato colpito;
3 - il lancio dello sputo non è oggetto di contestazione perché non ne è stata dimostrata
la sussistenza;
4 - al Presidente Nibi viene contestato un, non meglio specificato e/o dimostrato,
tentativo di introdursi a forza nello spogliatoio degli avversari mentre viene
sibillinamente indicato che “….e nell’occasione veniva rotto (da chi? N.d.r) il
vetro di una finestra”;
5.- deferimento della Società è conseguenza del comportamento ascritto ai propri
tesserati.
Sempre in via preliminare, afferma ancora il Giudicante, che il supplemento di istruttoria richiesto dal Certini non può essere accolto perché:
- il D.G. è stato già ascoltato in sede istruttoria dal Collaboratore della Procura Federale e, secondo quanto disposto dalla normativa federale, egli ha indicato sul rapporto di gara i fatti ai quali ha direttamente assistito (introduzione di estranei attraverso cancelli aperti);
- per la normativa C.G.S. la prova per testi estranei all’Ordinamento, è consentita unicamente nell’ambito del procedimento per “illecito sportivo”, come previsto dall’art. 41, ma non nel processo disciplinare ordinario quale quello in corso.
Esaminando quindi, in punto di fatto, le singole contestazioni il Collegio rileva che è certo che a fine gara si è verificata tra i tesserati presenti una rissa della quale non è stato possibile determinare il movente, non avendo la Procura potuto accertare al di fuori di ogni dubbio l’esistenza dello sputo, indicato dal difensore della Sangiustinese quale “fatto scatenante”.
Di certo c’è il fatto che essa si è verificata, come dichiarato da tutte le parti e come dimostra il suo epilogo violento, ed è scaturita da un diverbio tra i due allenatori i quali hanno, ovviamente entrambi, tutto l’interesse a negarne in questa sede l’esistenza.
Sotto tale aspetto è del tutto infondato l’assunto difensivo del Certini di non aver avuto alcun contatto con l’Allenatore avversario, perché uscito immediatamente dopo aver salutato i propri Dirigenti, apprendendo della rissa “solo qualche ora più tardi” perché smentito dal Calciatore della propria Società, SergeSontsa, il quale ha dichiarato al Collaboratore della Procura, in buona lingua italiana con ciò confutandosi altra eccezione difensiva, di aver raggiunto l’Allenatore Certini subito dopo il presunto episodio dello sputo e mentre il Melcher era ancora a terra.
Ciò è quanto emerge in modo inequivoco dalle dichiarazioni rese alla Procura in sede istruttoria dagli stessi tesserati deferiti, Nibi e Certini e, ancor più, da quanto indicato dal Calciatore Melcher.
I due Allenatori hanno in tal modo violato l’art. 1, c.1, in riferimento all’art. 39/1 del C.G.S. venendo meno al principio di correttezza sportiva loro imposto dal Regolamento del Settore.
In questo stesso ambito si inserisce altresì il comportamento del Presidente della Società Sangiustinese, Adriano Nibi, il quale, lungi dallo stemperare la tensione creatasi tentava di ottenere, indebitamente e per la seconda volta, dall’allenatore della squadra avversaria spiegazioni su un episodio, quello dello sputo, al quale non aveva assistito ma del quale aveva solo sentito dire, e che comunque lui stesso afferma che “…sembrava finito”.
A proposito di detto episodio è da rilevare che, anche se esso è stato indicato da parte Sangiustinese quale elemento scatenante la rissa, l’istruttoria compiuta non è stata in grado di verificarne la fondatezza, né la Società Sangiustinese, il cui legale rappresentante ha dichiarato al Collaboratore della Procura di poter produrre prove testimoniali, valide agli effetti di questo procedimento, ha proceduto in tal senso.
E’ ancora da rilevare in merito che lo stesso Presidente Nibi, nella nota recante richiesta di chiarimenti già sopra indicata, si è limitato a fare il nome di un giornalista di una radio locale il quale, dopo l’episodio, si sarebbe allontanato “ ….allo scopo di evitare reazioni”.
In siffatta situazione la Procura Federale non ha ritenuto di dover disporre alcun addebito ed è in tale senso che deve essere considerata la responsabilità sul punto dell’allenatore Massi.
Nessun dubbio sussiste invece sulla colpevolezza del Calciatore Cucuccio il quale, alla certezza del riconoscimento effettuato due giorni dopo dall’avversario colpito (Melcher) attraverso l’esame delle foto dei calciatori della Sangiustinese riportate su Internet, contrappone una generica affermazione circa l’esistenza di testimoni.
Privo di fondamento in merito appare il tentativo della difesa di affermare l’impossibilità da parte del Melcher di riconoscere, in fotografia e a distanza di “molti giorni” - due per il denunciante – dall’evento, l’aggressore: è ben difficile infatti dimenticare la fisionomia di chi ti ha assestato un pugno sul volto fratturandoti le ossa nasali.
Se non è stato il Cucuccio è indubbio che il colpevole sia da ricercare tra i tesserati della Sangiustinese, circostanza del tutto sorvolata dalla difesa della Società che non ha ritenuto opportuno avviare alcuna indagine all’interno della squadra, o se effettuata, ne ha taciuto gli esiti.
Si è trattato di un deliberato atto di violenza compiuto da tesserato identificato al di sopra di ogni dubbio.
La responsabilità di detta Società, infine, quale conseguenza del comportamento dei propri tesserati in violazione di norme federali, è aggravata dalla nota con la quale si chiedono “chiarimenti”, alla Procura Federale ed a questa Commissione, in ordine alla lettera di scuse che, si afferma in quella sede, non essere stata né compilata, né sottoscritta, dal Presidente.
La Commissione, infatti, precisa in proposito che, dopo aver constatato che la nota trasmessa è stata redatta su carta intestata della Società, ha appurato (come da documentazione acquisita agli atti) che il numero di fax dal quale è avvenuta la trasmissione del documento corrisponde a numero intestato ad un’azienda, avente sede in Terranova Bracciolini, di cui è titolare uno dei due Direttori Sportivi indicati sull’organigramma della Società sottoscritto dal suo legale rappresentante in data 16.7.2013.
I dati anagrafici di tale Dirigente coincidono con quelli rilevati presso la competente C.C.I.A., in riferimento al titolare dell’Azienda di cui sopra.
La nota di scuse la cui paternità è disconosciuta dalla difesa della Società, quindi, o è stata predisposta ad arte (e con essa, ovviamente al fine di darvi maggiore veridicità, anche la richiesta di chiarimenti), o è il tentativo di un solerte Dirigente che resosi conto della responsabilità della Società ha tentato in tal modo di attenuarne le conseguenze.
In entrambi i casi risulta comunque evidente che la responsabilità dell’accaduto è da addebitare alla Società Sangiustinese ed ai suoi tesserati, evento di cui si deve tener conto nell’irrogazione delle sanzioni.
La Sangiustinese, quindi, non afferma il vero allorché disconosce la paternità della “missiva”, dato che questaè comunque riconducibile alla Società e l’accertamento in tal senso effettuato non può non introdurre nel giudicante dubbi sulla veridicità dell’insieme delle affermazioni a difesa rese dalla Società e dai suoi tesserati nel corso del procedimento.
Il deferimento risulta quindi fondato e da accogliere nell’ambito di quanto sopra indicato dovendo inoltre il Collegio tener conto del pessimo comportamento processuale tenuto dalla Società Sangiustinese e dai propri tesserati.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana infligge le seguenti sanzioni che avranno decorrenza dalla data della loro notifica ai sensi dell’art. 38 del C.G.S.:
- Nibi Adriano, Presidente S.S.D. Sangiustinese, inibizione per mesi 6 (sei);
- Certini Marcello, Allenatore della S.S.D. Sangiustinese, squalifica per mesi 5 (cinque);
- Cuccucio Alessandro, Calciatore tesserato per la Società S.D. Sangiustinese, la squalifica per 9 (nove) giornate di gara;
- Massi Massimo, Allenatore della Società A.S.D. Grassina, la squalifica per mesi 2 (due);
- Società S.S.D. Sangiustinese, tenuto conto della categoria di appartenenza, ammenda di € 1.200,00 (milleduecento);
- Società A.S.D. Grassina ammenda di € 300,00 (trecento).
Share the post "COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 5 del 24.07.2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori:
– Nibi Adriano, Presidente S.S.D. Sangiustinese per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.;
– Certini Marcello, Allenatore della S.S.D. Sangiustinese, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in riferimento all’art. 39, c. 1, del Regolamento del Settore Tecnico;
– Cucuccio Alessandro, Calciatore tesserato per la Società S.D. Sangiustinese al quale si contesta la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 1 lettera c), del C.G.S.;
– Massi Massimo, Allenatore della Società A.S.D. Grassina per le medesime violazioni indicate al precedente punto;
– Società S.D. Sangiustinese per la responsabilità derivante dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S. per i comportamenti ascritti rispettivamente al Presidente e ai Tesserati;
– Società A.S.D. Grassina, per la responsabilità, ex art. 4, c. 2, del C.G.S., per quanto contestato al tesserato Massi."