COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 24.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale con il quale viene contestato: ai Tesserati: -Gassani Olinto, Presidente A.S.D. Poveromo Calcio, -Sacchelli Fabrizio, Presidente A.C.D. Versilia Calcio, la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S in relazione all’art. 38, c. 1, delle N.O.I.F.. alle Società: -A.S.D. Poveromo Calcio; -A.C.D. Versilia Calcio,

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 24.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale con il quale viene contestato: ai Tesserati: -Gassani Olinto, Presidente A.S.D. Poveromo Calcio, -Sacchelli Fabrizio, Presidente A.C.D. Versilia Calcio, la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S in relazione all’art. 38, c. 1, delle N.O.I.F.. alle Società: -A.S.D. Poveromo Calcio; -A.C.D. Versilia Calcio, la responsabilità prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S. conseguente alle violazioni attribuite ai loro Presidenti. Il comportamento tenuto dall’Allenatore Alessandro Cherubini nel corso della stagione calcistica 2012/2013 era oggetto di una nota di contestazione inoltrata al Tecnico dal legale di fiducia del Presidente dell’A.S.D Poveromo, Società per la quale risultava tesserato, in data 29.7.2013. Detta nota veniva inviata per conoscenza al C.R. Toscana, il quale la inoltrava, per competenza, al Settore Tecnico e da questi alla Procura Federale. Le medesime contestazioni, sempre a cura del legale della Società, venivano ribadite con altra nota in data 16.01.2014 - ad indagine peraltro avviata fin dal 23 settembre 2013 - tendente, questa volta, ad ottenere, intempestivamente ed irritualmente, la sospensione di un provvedimento disciplinare riguardante la Società assunto in occasione della gara disputata, in data 16.11.2013, dalla Società Poveromo Calcio contro la Società Versilia Calcio. L’Ufficio Inquirente, acquisite le dichiarazioni del Presidente e del D.G. della Società Poveromo, nonché dei genitori di due giovanissimi calciatori della medesima Società, ha trasmesso gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico per quanto riguarda il comportamento tenuto dall’Allenatore Signor Alessandro Cherubini e, avendo rilevato nel contesto profili di responsabilità a carico di altri tesserati, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe chiamando a rispondere: - Il Sig. Gassani Olinto della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere consentito al tecnico Sig. Cherubini Alessandro di svolgere attività di allenatore a favore della ASD Poveromo Calcio nella stagione 2012/2013, dal 14/10/2012 al 20/03/2013, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società, atteso che il perfezionamento del suo vincolo è intervenuto solamente il 09/04/2013 - il Signor Sacchelli Fabrizio della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere consentito al tecnico Sig. Cherubini Alessandro di svolgere attività di allenatore a favore della ACD Versilia Calcio P.S., pur non essendo in costanza di tesseramento con la società, come si è accertato e dimostrato in parte motiva - le società ASD Poveromo Calcio e ACD Versilia Calcio P.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al proprio tecnico ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS.” A seguito di formale convocazione è presente all’odierna riunione il Signor Gassani Olinto, in proprio e quale Presidente della Società A.S.D. Poveromo Calcio, assistito dal legale di fiducia. Sono invece assenti, malgrado siano stati ritualmente avvisati, il sig. Sacchelli Fabrizio e la società Versilia Calcio, dovendosi precisare che l’Avvocato Fabio Sacchelli ha inviato in qualità di mandatario - per conto del Signor Fabrizio Sacchelli, nonché del Presidente pro-tempore della Società Sig. Maurizio Bellomi, - istanza di rinvio in ordine alla quale la Commissione si pronuncerà in fase dispositiva. Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - al Presidente Olinto Gassani, inibizione per mesi 6 (sei) sulla sanzione base indicata in mesi 8 (otto). - al Società Poveromo Calcio, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 500,00 (cinquecento) sulla sanzione base di € 700,00 (settecento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni come sopra determinate. DISPONE la chiusura del dibattimento, relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto la definizione concordata. Il dibattimento prosegue nei confronti della Società A.C.D. Versilia Calcio P.S. e del Signor Sacchelli Fabrizio. Prende la parola il rappresentante della Procura il quale chiede riaffermarsi la responsabilità dei deferiti come dimostrata dalla documentazione acquisita in sede istruttoria, ovvero la lista della gara Poveromo/Versilia Calcio disputata in data 16.11.2013, dal Collaboratore della Procura Federale in data 7 febbraio 2014. L’esame di detta lista, allegata al rapporto del D.G. in occasione della gara Poveromo Calcio – Versilia Calcio disputata in data 16.11.2013, rivela che l’Allenatore della Società Versilia Calcio è, nell’occasione, il Signor Alessandro Cherubini, Tecnico che, nel corso della stagione 2013/2014, non risulta, dagli atti del Settore di appartenenza specificatamente acquisiti, tesserato per alcuna Società. Pertanto la sua partecipazione alla gara di cui sopra è avvenuta in contrasto con quanto disposto dall’art. 34.1 del regolamento di Settore. Conclude chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: -A.C.D.Versilia Calcio, ammenda pari ad € 400,00 (quattrocento); -Sacchelli Fabrizio, inibizione per mesi 3 (tre). La Commissione si riunisce per decidere premettendo di non poter accogliere la richiesta di rinvio depositata dalla Società Versilia Calcio e dal Signor Fabrizio Sacchelli stante l’assoluta genericità dei motivi addotti. In punto di merito si ritiene il deferimento fondato in quanto basato su prova documentale. L’Allenatore Alessandro Cherubini non risulta tesserato, secondo quanto rilevato dal censimento relativo ed acquisito agli atti, per alcuna società nel corso della stagione 2013/2014, in evidente violazione, quindi, del disposto dell’art. 34.1 del Regolamento di Settore (I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività). Tuttavia egli è indicato, sulla lista della gara sopra citata, quale allenatore della Società Versilia Calcio, in evidente violazione del disposto della norma sopra richiamata. L’accertamento delle violazioni compiute dal suo Presidente determina, nei confronti della società A.C.D. Versilia Calcio, l’applicazione del principio della responsabilità previsto dall’art 4, c.1, del C.G.S. P.Q.M. la C.D.T. Toscana in accoglimento del deferimento infligge le sanzioni di seguito indicate: -a Fabrizio Sacchelli, Presidente della Società all’epoca dei fatti, inibizione per mesi 3 (tre); -all’A.C.D. Versilia Calcio ammenda di € 300,00 (trecento). In esecuzione a quanto previsto dall’art.23 del C.G.S. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: -al Presidente Olinto Gassani, inibizione per mesi 6 (sei), -all’A.S..D Poveromo Calcio, ammenda di € 500,00 (cinquecento).
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