COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 12/CDT del 01/08/2014 per il 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR ZACCARIA BENEDETTO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S. SALINE A.S.D. PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ G.S. SALINE A.S.D. AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 CGS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 12/CDT del 01/08/2014 per il 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR ZACCARIA BENEDETTO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S. SALINE A.S.D. PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ G.S. SALINE A.S.D. AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 CGS Con atto del 12 giugno 2014 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il Signor Benedetto Zaccaria, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante del G.S. Saline A.S.D., per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e la Società rappresentata, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 CGS. A sostegno del deferimento, l’Organo Requirente deduceva di essere stato destinatario di un esposto firmato dalla dr.ssa Roberta Voltarella, qualificatasi come ricorrente avverso la Società deferita innanzi al Tribunale di Roma in quanto la stessa Società, malgrado il sequestro già deliberato dallo stesso Tribunale ed il successivo diniego della sanatoria da parte degli organi comunali preposti, aveva continuato ad utilizzare l’impianto denominato Campo Aurora, malgrado fosse totalmente abusivo, in quanto sito in area destinata a verde pubblico e privo di tutte le autorizzazioni anche in campo igienico – sanitario. Ciò premesso la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare il Presidente della Società, in forza del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, e la società per le violazioni ascritte al suo Presidente. La Commissione fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone avviso ai deferiti ed assegnandogli un termine per il deposito di scritti difensivi. Il giorno 21-6-2014 perveniva una fax con la stampigliatura della ASD Centrogiano che informava il Comitato Regionale Lazio che il fax contenente l’avviso di fissazione della riunione, inviato al numero 06/5257414 non poteva essere recapitato al Sig. Benedetto Zaccaria in quanto il numero di fax indicato corrispondeva a quello del Centrogiano e non del G.S. Saline ASD. Perveniva poi il 30-6-2014 uno scritto difensivo del G.S. Saline A.S.D. che informava la Commissione Disciplinare dell’esistenza di una ordinanza collegiale del Tribunale di Roma, emessa il 23 aprile 2013 nel procedimento iscritto con il numero R.G. 1128/12, che in parziale riforma dell’ordinanza già emessa dal Giudice monocratico della sezione distaccata di Ostia del medesimo Tribunale il 10-12-2012, consentiva l’utilizzazione dell’impianto sportivo in fasce orarie (9-13 e 16-21) che non disturbassero il riposo delle persone. Asseriva poi l’associazione deferita di aver puntualmente rispettato le prescrizioni del Tribunale e di aver quindi provveduto, nel periodo in cui l’uso dell’impianto era stato totalmente inibito dall’ordinanza cautelare di primo grado, allo spostamento presso altri impianti delle attività delle proprie squadre. Nella riunione non comparivano i deferiti. Il rappresentante della Procura Federale richiedeva, in via principale, l’estromissione della documentazione pervenuta in quanto tardiva e, quindi, l’affermazione di responsabilità dei deferiti e la irrogazione al presidente Zaccaria dell’inibizione per anni uno ed alla Società Saline l’ammenda di € 2.000,00; in via subordinata, qualora la documentazione presentata venisse ritenuta ammissibile, il rinvio del procedimento con relativa rifissazione dell’udienza. Ritiene la Commissione Disciplinare che il procedimento vada rimesso all’Organo requirente per il richiesto, seppur in via subordinata, approfondimento istruttorio. Va rilevato infatti che non è certo, alla luce dei documenti in atti, che l’avviso di fissazione del deferimento sia pervenuto tempestivamente ai deferiti e, peraltro, la documentazione presentata dagli stessi, seppur in limine litis, è assai significativa e merita un approfondimento istruttorio. Infatti nell’ordinanza del Tribunale in sezione collegiale è affermato il consolidato principio che vuole come, in sede civilistica, non possano essere vantati interessi legittimi la cui sede propria è quella del Giudice amministrativo, ferma la possibilità di esistenza anche di fatti penalmente rilevanti. Il Tribunale ha affermato che, in sede di giurisdizione ordinaria, la delibazione delle doglianze della ricorrente Voltarella doveva limitarsi alla dedotta lesione alla integrità fisica ed alla salute causata dalle immissioni acustiche moleste nella sua abitazione, adiacente all’impianto di gioco. Tutte le problematiche amministrative, su cui sembrava aver basato la decisione il Giudice unico di prime cure, non dovevano essere considerate in sede civilistica che doveva, appunto, limitarsi all’analisi dell’esistenza della lesione al bene primario della salute, in rapporto alle immissioni moleste, nel più ampio campo dei rapporti tra vicini e delle distanze tra fondi finitimi, e quindi della violazione del principio del neminem ledit con la conseguente affermazione della cosiddetta responsabilità aquiliana. La sentenza collegiale, che si pone nel consolidato solco delle decisioni in materia di tutela di diritti costituzionalmente protetti per il tramite del procedimento residuale cautelare, in assenza di altri mezzi specifici di tutela sommaria, merita quindi un approfondimento istruttorio da parte dell’Organo requirente che, in funzione inquirente, dovrà accertare se la società abbia violato le prescrizioni imposte dal Tribunale e se l’impianto sportivo abbia ricevuto le prescritte autorizzazioni dagli Organi federali a ciò preposti in sede di omologazione, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di idoneità igienica. In tal senso ed in tali limiti va quindi accolta l’istanza di rinvio anche per consentire alla Procura Federale di replicare alle deduzioni dei deferiti Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare ORDINA Trasmettersi gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le integrazioni istruttorie di cui in parte motiva e per consentire il contraddittorio sui documenti e sulle deduzione difensive dei deferiti. Riserva all’esito la fissazione di nuova udienza di discussione del deferimento. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di rito.
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