COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 14.07.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di : 1) CARDINALI FERRUCCIO, Presidente Soc. ASD Pierantonio Calcio 2) Società A.S.D. PIERANTONIO CALCIO affinchè rispondano: – il primo della violazione di cui all’Art. 1 c. 1 del C.G.S. e dell’Art. 8 c. 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter c. 11 delle NOIF – la seconda della violazione di cui all’Art. 4 c. 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 14.07.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di : 1) CARDINALI FERRUCCIO, Presidente Soc. ASD Pierantonio Calcio 2) Società A.S.D. PIERANTONIO CALCIO affinchè rispondano: - il primo della violazione di cui all’Art. 1 c. 1 del C.G.S. e dell’Art. 8 c. 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter c. 11 delle NOIF - la seconda della violazione di cui all’Art. 4 c. 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente; FATTO E DIRITTO All’udienza di trattazione del 26.6.2014 sono presenti il dott. Patassini Giuseppe in rappresentanza della Procura Federale della FIGC mentre non è presente l’incolpato Cardinali Ferruccio né alcuno per la società, sebbene regolarmente citati. L’incolpato Cardinali Ferruccio, nella sua qualità, deve rispondere delle violazione ascritte per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi economici presso la L.N.D. n. 272/Cae12-13 del 6.11.2013, emessa a seguito del reclamo proposto dal calciatore Matteo Mariani (proc. 4598/469 pf 13 14/MS/vdb del 26.02.2014). L’incolpata A.S.D. Pierantonio Calcio srl deve rispondere a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al suo Presidente. Nell’ambito del procedimento, il rappresentante della Procura Federale, all’esito della discussione, ha chiesto l’applicazione della sanzione della inibizione pari a complessivi 6 mesi di inibizione ed alla società A.S.D. Pierantonio Calcio n. 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi con decorrenza dalla prossima stagione calcistica. La commissione osserva che emerge come documentalmente provata la responsabilità degli incolpati, in quanto i fatti, come assemblati, ricostruiti ed accertati dalla Procura Federale risultano pacifici e non suscettibili di una diversa valutazione ed interpretazione circa il reale accadimento degli stessi. Ed invero, il reclamo proposto dal calciatore Matteo Mariani, risulta documentato, sia nella conclusione dell’accordo economico con la A.S.D. Pierantonio Calcio per la corresponsione della somma lorda di € 6.500,00 per la stagione sportiva 2012/2013, sia nell’ammontare della somma pretesa a saldo pari a € 1.550,00. La A.S.D. Pierantonio Calcio non ottemperava alle predette decisioni e di qui il deferimento e il presente procedimento disciplinare. Giova aggiungere altresì che, come risulta dagli atti, la società non faceva pervenire memorie difensive, né veniva interposto gravame nella deputata sede alla decisione adottata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, nel procedimento come sopra indicato, dichiara colpevole Cardinali Ferruccio nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Pierantonio Calcio e la società A.S.D. Pierantonio Calcio, per le violazioni rispettivamente ascritte, disponendo l’applicazione della sanzione, quanto al sig. Cardinali Ferruccio di mesi 6 di inibizione; quanto alla società A.S.D. Pierantonio Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella prima squadra con decorrenza dalla prossima stagione sportiva.
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