COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 14.07.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di : 1) ASTOLFI LUCIO, Presidente Soc. S.S.D. Sporting Terni SRL 2) Società S.S.D. SPORTING TERNI SRL affinchè rispondano nei procedimenti riuniti n. 4903/466 pF 13 14/MS/vdb del 14.3.2014 e n. 4597/471 pf 13 14/MS/vdb del 26.2.2014 al procedimento n. 4113/322 pf 13 14 /MS/vdb del 11.2.2014. – il primo della violazione di cui all’Art. 1 c. 1 del C.G.S. e dell’Art. 8 c. 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter c. 11 delle NOIF – la seconda della violazione di cui all’Art. 4 c. 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 14.07.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di : 1) ASTOLFI LUCIO, Presidente Soc. S.S.D. Sporting Terni SRL 2) Società S.S.D. SPORTING TERNI SRL affinchè rispondano nei procedimenti riuniti n. 4903/466 pF 13 14/MS/vdb del 14.3.2014 e n. 4597/471 pf 13 14/MS/vdb del 26.2.2014 al procedimento n. 4113/322 pf 13 14 /MS/vdb del 11.2.2014. - il primo della violazione di cui all’Art. 1 c. 1 del C.G.S. e dell’Art. 8 c. 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter c. 11 delle NOIF - la seconda della violazione di cui all’Art. 4 c. 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente; FATTO E DIRITTO All’udienza di trattazione del 26.6.2014 sono presenti il dott. Patassini Giuseppe in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e il sig. Gambino Salvatore, attuale legale rappresentante della società S.S.D. Sporting Terni srl, come da verbale dell’assemblea ordinaria della società del 14.3.2014 che deposita in copia. Non è presente l’incolpato Astolfi Lucio sebbene regolarmente citato.Per i procedimenti così riuniti, stante la connessione oggettiva e soggettiva, l’incolpato Astolfi Lucio, Presidente all’epoca dei fatti della S.S.D. Sporting Terni srl deve rispondere delle violazione ascritte per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi economici presso la LND n. 279 del 9.10.2013, emessa a seguito del reclamo proposto dal calciatore Daniele Fornetti (proc. 4113/322 pf 13 14/MS/vdb), per non aver ottemperato alla decisione della commissione Accordi Economici presso la LND del 21.11.2013- prot. 35/Cae/2013/14, emessa a seguito del reclamo promosso dal calciatore Alessio Cardarelli (proc. 4597/471 pf 13 14/MS/vdb), per non aver ottemperato alla decisione della Commissione accordi Economici presso la L.N.D. del prot. CAE/287 del 18.10.2013, emessa a seguito del reclamo proposto dal calciatore Gabriele Tramontano (proc. 4903/466 pf 13 14/MS/vdb). L’incolpata S.S.D. Sporting Terni srl deve rispondere a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al suo Presidente. Preliminarmente la Commissione prende atto che tra il rappresentante della Procura Federale e l’attuale Presidente della S.S.D. Sporting Terni srl, sig. Gambino salvatore è intervenuta la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 23 C.G.S., come da separato verbale: pena base 5 punti di penalizzazione, diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. nella misura di 3 punti di penalizzazione quale sanzione finale. La Commissione, preso atto dell’intervenuta definizione del procedimento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. tra il rappresentante della Procura Federale e la Società e ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, dispone pertanto applicarsi nei confronti della Società, per i fatti relativi ai tre procedimenti riuniti, la sanzione pari a 3 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella prima squadra con decorrenza dalla prossima stagione sportiva. Il procedimento prosegue pertanto nei confronti del sig. Astolfi Lucio, relativamente al quale il rappresentante della Procura Federale, all’esito della discussione, ha chiesto l’applicazione della sanzione della inibizione pari a complessivi 18 mesi per i tre episodi in contestazione. La commissione osserva che per tutti e tre i procedimenti riuniti emerge documentalmente provata la responsabilità dell’incolpato, in quanto i fatti, come assemblati, ricostruiti ed accertati dalla Procura Federale risultano pacifici e non suscettibili di una diversa valutazione ed interpretazione circa il reale accadimento degli stessi. Ed invero, quanto al reclamo proposto dal calciatore Fornetti, risulta documentata, sia la conclusione dell’accordo economico con la S.S.D. Sporting S.r.l. per la corresponsione lorda di € 18.000,00 per la stagione sportiva 2012/2013, sia l’ammontare della somma pretesa a saldo di € 9.000,00. Analoga situazione documentale ed economica si riscontra quanto al reclamo proposto dal calciatore Alessio Cardarelli. Mentre, nel reclamo proposto dal calciatore Gabriele Tramontano, l’accordo economico prevedeva la corresponsione lorda di € 7.000,00 per la stagione sportiva 2012/2013 e veniva richiesta la condanna al pagamento della rimanente somma a saldo di € 3.500,00. La S.S.D. Sporting Terni S.r.l. non ottemperava alle predette decisioni e di qui il deferimento e il presente procedimento disciplinare. Giova aggiungere altresì che, come risulta dagli atti, la società non faceva pervenire memorie difensive né veniva interposto gravame nelle deputate sedi alle decisioni adottate. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, nei procedimenti come sopra indicati e riuniti per connessione oggettiva e soggettiva dichiara colpevoli Astolfi Lucio nella sua qualità di Presidente all’epoca dei fatti della S.S.D. Sporting Terni S.r.l. e la società S.S.D. Sporting Terni S.r.l., per le violazioni rispettivamente ascritte, disponendo l’applicazione della sanzione, quanto al sig. Astolfi Lucio di mesi 18 di inibizione; quanto alla società S.S.D. Sporting Terni Srl la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella prima squadra con decorrenza dalla prossima stagione sportiva.
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