COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 14.07.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr. 4940/453 pf 13 14 AA/ac del 11 marzo 2014 nei confronti di: MOUDZE MKOUNGA CYRYAQUE ROBES, calciatore per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del C.G.S. in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la società Pol. Dil. Madonna Alta Perugia, senza averne titolo come descritto nella parte motiva. ha pronunciato la seguente decisione.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 14.07.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr. 4940/453 pf 13 14 AA/ac del 11 marzo 2014 nei confronti di: MOUDZE MKOUNGA CYRYAQUE ROBES, calciatore per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del C.G.S. in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la società Pol. Dil. Madonna Alta Perugia, senza averne titolo come descritto nella parte motiva. ha pronunciato la seguente decisione. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento nr. 4940/453 pf 13 14 AA/ac, datato 11 marzo 2014, ritualmente comunicato alle parti, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, il calciatore MOUDZE MKOUNGA CYRYAQUE ROBES per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 26/06/2014 era presente l’Avv. Giuseppe Patassini, in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, mentre non era presente l’incolpato anche seppur regolarmente convocato. Il rappresentate della Procura Federale, all’esito della discussione, concludeva affinchè fosse dichiarata la responsabilità dell’incolpato con l’applicazione allo stesso della sanzione di mesi tre di squalifica. L'impianto accusatorio prende origine dalla nota del Segretario dell'Ufficio Tesseramento della FIGC, datata 14/01/2014, con la quale ha segnalato la sospensione del tesseramento, precedentemente autorizzato, in favore della società Pol. Dil. Madonna Alta di Perugia, per il calciatore Sig. MOUDZE MKOUNGA CYRYAQUE ROBES [nato il 02/06/1986] di nazionalità camerunense. In particolare è stato accertato che: a corredo della richiesta di tesseramento della società Madonna Alta, vi era una dichiarazione del medesimo calciatore, con la quale attestava "di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere"; dalla documentazione della Federazione di Calcio Camerunense si evinceva che, al contrario, il calciatore MOUDZE MKOUNGA CYRYAQUE ROBES era stato tesserato per il club "Footmax Center" ed alla stessa regolarmente affiliato. Orbene, rileva questa Commissione che all'esito delle indagini svolte dalla Procura Federale è sostanzialmente emersa la fondatezza di quanto riferito nella nota dell'Ufficio Tesseramento della FIGC. In considerazione di quanto sopra, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i fatti posti in essere dal calciatore MOUDZE MKOUNGA CYRYAQUE ROBES integrino le violazioni al medesimo ascritte e che conseguentemente, accertata la responsabilità dell'incolpato, il citato calciatore debba essere sanzionato con tre mesi di squalifica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara il calciatore MOUDZE MKOUNGA CYRYAQUE ROBES colpevole in ordine agli addebiti al medesimo ascritti disponendo nei suoi confronti l'applicazione della sanzione di tre mesi di squalifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it